revisore-dei-conti (1)Il T.A.R. Puglia, con la sentenza n. 1636/2016, ha stabilito che la certificazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica senza la firma dei revisori è inammissibile.

 

Il T.A.R. Puglia, con la sentenza n. 1636/2016, ha confermato e legittimato la nota del Mef poiché la mancanza della sottoscrizione da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria non può essere configurata come mera formalità, ma costituisce un requisito essenziale della certificazione.

 

L’articolo 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha introdotto nuove disposizioni ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica. Ciò stante, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

In particolare, in applicazione del comma 110, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti locali predetti è tenuto ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’Economia e Finanze una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dai responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze.

 

Inoltre, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il Legislatore ha previsto una serie di sanzioni ed, in particolare, con l’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha stabilito che l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

 

In applicazione della suddetta normativa, il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in data 9 marzo 2012 ha emanato il decreto n. 21094, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 75 del 29 marzo 2012, con il quale è stato approvato il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2011, da trasmettere allo stesso Dicastero entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.

 

Una volta completata l’acquisizione delle suddette certificazioni, il Ministero dell’Economia e Finanze ha provveduto a verificare la correttezza formale delle stesse, nonché ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2011.

 

In allegato il testo della Sentenza.