revisori-enti-localiCon la deliberazione 81/2018 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, ci sono novità sul riconoscimento di un limite minimo per i compensi dei revisori degli enti locali.


Il Sindaco del Comune di Cantù fa presente che l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali locale ha adottato il 13 luglio 2017 un orientamento per la definizione del limite minimo del compenso per i revisori degli enti locali. In estrema sintesi:

 

“Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge. Per i comuni con meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti risponde ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all’80% del compenso base annuo lordo come individuato nel DM 20 maggio 2005. […]”

 

L’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, fornendo un’autonoma  interpretazione della vigente disciplina in materia di compensi dei revisori degli enti locali ha ritenuto che la commisurazione dei predetti compensi al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal DM 20 maggio 2005, abbia voluto individuare non solo il limite massimo dello stesso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

 

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti non ha condiviso la prospettata ricostruzione sistematica favorevole al riconoscimento di un limite minimo al compenso normativamente attribuibile ai revisori. E, aderendo ad una interpretazione letterale della normativa che fissa solo i limiti massimi, ha enunciato il seguente principio di diritto:

 

“l’individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell’organo di revisione degli enti locali non compete alla Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131”.

 

La sezione della Corte dei Conti accoglie il principio di diritto secondo cui non possono fissarsi, in via interpretativa, limiti minimi garantiti per il compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, la cui determinazione, dovrà tener conto esclusivamente dei criteri generali dell’ordinamento e dei parametri indicati all’articolo 241, comma 1, del Tuel, e trovare adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei revisori.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.