Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il decreto ministeriale che approva l’avviso relativo alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2016.
La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dal 3 novembre 2015 alle ore 18.30 del 16 dicembre 2015, secondo le modalità stabilite nel suddetto avviso.
Per la presentazione delle domande è necessario accedere alla pagina internet www.finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html e seguire le istruzioni a video, ulteriormente esplicitate nel MANUALE UTENTE e nelle F.A.Q.
Al fine di garantire la massima semplificazione nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche nella presente fase di iscrizione, l’Ufficio preposto (www.finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_contatti.html) garantirà assistenza amministrativa e tecnica, sia telefonicamente che per posta elettronica.
Infine, i soggetti che risultano iscritti all’elenco in vigore dal 1° gennaio 2015, qualora confermino tutti i dati dichiarati nell’iscrizione relativa al 2015, per dimostrare il permanere dei requisiti relativi alla propria iscrizione nell’elenco devono semplicemente inserire i crediti formativi conseguiti nell’anno e chiudere la domanda, seguendo la procedura indicata a video, senza doverla firmare digitalmente e trasmettere via pec.
Analoga comunicazione sarà data, tramite pec, a tutti gli iscritti e a coloro che nei precedenti periodi si sono registrati nel sistema.
Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.30 del 16 dicembre 2015. A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate.
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento; in proposito si rammenta che:
– i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2015 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’interno;
– il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Per tutte le altre informazioni potete consultare il file in allegato a questo articolo.