revisori-conti-enti-locali-sicilia-compenso-minimoRevisori dei Conti Enti Locali Sicilia: per il Dipartimento Autonomie Locali esiste un compenso minimo garantito, ma la Corte dei Conti Sezione Autonomie aveva smentito.


Per i revisori degli enti locali siciliani i conti non tornano. La Conferenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (nota 10709 del 4 agosto 2021), lamenta casi di attribuzione di compensi così bassi che mortificano l’importante ruolo svolto da questa categoria di professionisti ed invoca l’intervento dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali della Regione Sicilia.

Il Dipartimento delle Autonomie Locali, con la circolare n. 15 del 14 settembre 2021, interviene esprimendo la convinzione che il compenso debba essere ricompreso tra il limite massimo stabilito per il Comune della classe demografica immediatamente inferiore e quello stabilito per l’Ente locale che procede alla nomina.

La circolare si basa sul parere dell’Osservatorio sulla finanza del 13 luglio 2017 e della Corte dei Conti, sezione controllo della Lombardia n. 103/2017/QMIG. Un’interpretazione smentita, però, dalla sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG del 13 giugno 2017).

Il caso

Per la sezione Autonomie, l’individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell’organo di revisione degli enti locali non compete alla magistratura contabile nell’esercizio della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ma spetta esclusivamente al legislatore.

Secondo la sezione controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 103/2017/QMIG), il compenso di ciascun componente dell’organo di revisione oltre ad incontrare un limite massimo, doveva conoscere una barriera al ribasso, individuata nel compenso massimo previsto per i comuni della fascia demografica immediatamente inferiore, secondo la griglia definita dal DM 20 maggio 2005.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria, invece, nel parere reso con la deliberazione n. 95/2016/PAR, aveva rilevato come dovesse, comunque, tenersi conto di quanto stabilito dall’art. 2233, comma 2, del codice civile che stabilisce che la misura del compenso debba essere sempre adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana (deliberazione n. 272 del 9 ottobre 2015) aveva, in maniera differente, riconosciuto la discrezionalità dell’ente nello stabilire l’ammontare del corrispettivo (pur nel rispetto del limite massimo e degli altri criteri stabiliti dalla legge) ed aveva escluso la possibilità di un sindacato esterno sulla congruità del compenso basata sulla presunta esistenza di un limite minimo.

Revisori dei Conti Enti Locali Sicilia: compenso minimo garantito

Adesso, il Dipartimento delle Autonomie Locali ripropone l’interpretazione della sezione Lombardia, non citando affatto la pronuncia della sezione delle Autonomie che, pur riconoscendo come le funzioni dell’organo di revisione richiedano un’elevata professionalità ed impongano garanzie d’imparzialità e indipendenza, nega che possa essere costruito, dalla giurisprudenza e da soggetti diversi dal legislatore, un limite minimo al compenso.

L’art. 241 del TUEL fissa i limiti massimi della retribuzione dei revisori (da aggiornarsi triennalmente, mediante decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro Economia e Finanza) in ragione della classe demografica di appartenenza dell’ente locale, delle spese di funzionamento e d’investimento dello stesso ente.

Il legislatore, quindi, ha voluto contenere la spesa negli enti locali e, con il comma 7 dello stesso articolo che sancisce che il compenso debba essere stabilito con la delibera di nomina, evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali, con maggiori oneri per il comune.

Per la sezione Autonomie, queste specifiche indicazioni normative sulla determinazione del compenso non intaccano la natura privatistica e convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica Amministrazione.

Nemmeno la scelta tramite sorteggio incide sull’assetto civilistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell’esercizio delle rilevanti funzioni del controllo.

Secondo la sezione Autonomie, in accordo con quanto sostenuto dai magistrati liguri, quello che rileva è l’art. 2233, comma 2, del codice civile dispone che, nei rapporti d’opera intellettuale, “in ogni caso la misura del compenso dev’essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione” e ciò a maggior ragione a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali operata dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012.

L’adeguato corrispettivo

Il corrispettivo non può essere subordinato ad alcuna condizione e neppure essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, mentre dev’essere congruamente determinato al fine di assicurare l’effettività e l’indipendenza dell’attività di supervisione, d’indirizzo e di verifica intestato ai revisori.

L’interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie nell’ambito dell’ordinamento civilistico e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale o in sede giudiziaria, qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall’ente appaia incongrua.

Anche se, bisogna rilevare, come il compenso viene stabilito in maniera unilaterale dal consiglio comunale, senza che i professionisti possano in qualche modo intervenire. Al revisore sorteggiato spetta, semmai, accettare o non accettare il compenso stabilito dall’assemblea consiliare.

I limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa.

Conclusioni

L’interprete – scrivono i magistrati della sezione Autonomie – non può sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune dell’ordinamento, ma deve privilegiare interpretazioni aderenti al tenore letterale e alla ratio delle norme individuando la natura dei rapporti che soggiacciono ad esse ed evitando soluzioni ermeneutiche derogatorie o additive”.

 


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna