Il componente dell’organo di revisione di un Comune può essere anche membro del collegio sindacale di una Società Partecipata?
Secondo la Sentenza della Corte dei conti Emilia Romagna n. 182/2017 non è riscontrabile l’incompatibilità così come prospettata dalla Procura in citazione, la cui causa petendi costituisce il limite entro il quale il giudizio deve essere reso.
Poiché le ipotesi di incompatibilità sono tassative, la condotta illecita deve essere posta in violazione di una specifica norma di legge che la preveda, noma che non può essere interpretata in via analogica (Cass., Sez. 1 civ., 2 febbraio 2016, n. 1949, che, sia pure resa in tema di ineleggibilità ed incompatibilità per la carica di sindaco, ai sensi dell’art. 60 T.U.E.L., espone principi valevoli anche per l’incompatibilità in esame). 4. L’art. 236 T.U.E.L. prevede, al primo comma, che valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 c.c..
Il primo comma dell’art. 2399 c.c. dispone, per quanto qui di interesse, l’ineleggibilità e, se eletti, la decadenza dall’ufficio di coloro che sono legati alla società, o alla società controllante o a quella controllata, da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza (lett. c). Il presupposto dell’incompatibilità è quindi la relazione di controllo tra comune e società partecipata, disciplinato dall’art. 2359 c.c.:
“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtu’ di particolari vincoli contrattuali con essa”.
La fattispecie oggetto del giudizio non rientra in alcuna delle ipotesi previste. Infatti, il Comune non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1). Questa ipotesi, che sussiste solo in caso di maggioranza assoluta dei voti, determina la situazione di controllo di diritto, senza bisogno di alcuna ulteriore specifica prova. Le ipotesi previste dai numeri 2 e 3 (la società che dispone di un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante e la società che è sotto l’influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa) non determinano alcuna presunzione, ma devono essere specificamente provate caso per caso da chi ne afferma la sussistenza.
In allegato il testo completo della Sentenza.