Con Deliberazione n. 112/2019/SRCPIE/PRSP la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, stigmatizza il comportamento tenuto dall’organo di Revisione dal momento in cui a fronte della certificazione del fondo delle risorse decentrate non si è appurato anche di verificarne la distribuzione.
Revisore: parere sul fondo risosrse decentrate e sul suo utilizzo. Il rilievo segue l’attività di controllo svolta dalla Corte nei confronti di un comune caratterizzato dall’avvenuta procedura di fusione con incorporazione.
A fronte di diverse criticità contabili emerse, in parte derivanti dal complesso procedimento di fusione, si pone l’attenzione su quanto richiamato nel titolo.
In merito al mancato rispetto del limite di spesa per gli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa, il Comune ha allegato il parere favorevole del revisore senza fornire le richieste delucidazioni.
La Sezione ha quindi richiamato l’attenzione del Comune sull’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e sull’art. 40 del D.Lgs. 165 del 2001 recante la disciplina generale in materia di costituzione dei fondi per la CDI e di recupero delle somme corrisposte in eccedenza.
In particolare, con il richiamato art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 il Legislatore ha previsto che, nelle more dell’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
L’art.40 del T.U.P.I., in relazione allo specifico obbligo di recupero delle somme pagate in eccedenza al personale, prima della modifica introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 75/2017, prevedeva, al comma 3-quinquies, l’obbligo di recupero integrale nella sessione negoziale successiva.
Il recente decreto legislativo di riforma del testo unico sul pubblico impiego, invece, ha novellato la norma, introducendo, in linea generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, una disciplina delle modalità e dei tempi di recupero finanziario dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso.
La norma prevede la possibilità di programmare il recupero delle eccedenze su più annualità disponendo che “al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate”, la quota annua di recupero non possa eccedere “il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa”, con corrispondente incremento del numero di annualità, la norma prevede, altresì, che “in alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, 7 dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.
Le Regioni e gli enti locali sono tenuti a fornire tale dimostrazione con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero”.
Nel richiamo dell’articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 si rileva come venga assegnato all’organo di revisione contabile la verifica completa del rispetto, da parte del contratto integrativo, di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio.
Il ministero dell’Economia ha fornito indicazioni in merito al controllo sui fondi decentrati, Circolare n. 20/2017, precisando che il controllo dell’organo di revisione «non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell’attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell’applicazione dei criteri di selettività nell’erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali».
La Corte ha quindi invitato l’Organo di revisione a dare puntuale attuazione agli obblighi rientranti nella propria funzione di controllo con la diligenza qualificata richiesta dalla particolare delicatezza e complessità dell’incarico ricoperto ex artt. 239 e 240 del TUEL evitando di esprimere pareri favorevoli in assenza di elementi comprovanti tale valutazione.
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