Rettifica spese sanitarie e veterinarie: le dichiarazioni dei redditi precompilate saranno a disposizione degli interessati che, pertanto, potranno già controllare la correttezza dei dati inseriti.
Per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle entrate accede, con le dovute precauzioni relative alla privacy, interfacciandosi con il Sistema tessera sanitaria attraverso i servizi di cooperazione applicativa ai dati delle spese sanitarie (naturalmente quelle per le quali l’assistito non ha manifestato l’opposizione) e delle spese veterinarie (e degli eventuali rimborsi).
Mediante una serie di scambi di informazioni con il sistema Ts, quindi, l’Agenzia mette a disposizione del contribuente il totale complessivo delle spese agevolabili, comprese quelle sostenute per i familiari a carico, al netto dei relativi rimborsi. I dati forniti dal sistema Tessera sanitaria sono quelli relativi, a seconda dei casi, alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie sostenute dal contribuente e ai rimborsi erogati.
A questo link la guida alla lettura del Numero della Tessera Sanitaria.
Detrazione spese veterinarie: a questo link la guida completa.
Nuove funzionalità
I contribuenti, a loro volta, possono consultare e successivamente rettificare, modificare o integrare i dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie inserite nella dichiarazione precompilata.
Tanto premesso, a partire da quest’anno, viene introdotta una nuova funzionalità per consentire al contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi. A prevederlo il provvedimento pubblicato oggi.
Più precisamente, da quest’anno, a partire dal giorno in cui sarà possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione (2 maggio), il contribuente può modificare, sul sito dell’Agenzia, nell’area autenticata, tramite i servizi in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema tessera sanitaria:
- le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche in relazione alle spese sostenute per i familiari a carico, a esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione. In particolare, il contribuente può eliminare oppure aggiungere o modificare i singoli documenti di spesa
- le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie (e ai rimborsi).
In entrambi i casi, a seguito alle modifiche apportate, il Sistema Ts crea una copia dei dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ogni contribuente, i nuovi totali, che vengono utilizzati, come già anticipato, nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili.
Cosa non cambia?
Per il resto, il documento di oggi ricalca le stesse disposizioni stabilite dai provvedimenti 29 luglio, e 15 settembre 2016.
In sintesi, restano invariati i dati forniti dal Sistema tessera sanitaria (codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso, codice fiscale o partita Iva e denominazione di chi eroga la prestazione, data del documento), la tipologia di spesa (ticket, farmaci, acquisto o affitto di dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche ricoveri ospedalieri, eccetera), le modalità di accesso ai dati e di consultazione da parte del contribuente dei dati aggregati e di quelli di dettaglio, disponibili sul sito delle Entrate.
Regole invariate anche le regole per l’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie. Nel caso di scontrino parlante, il diniego può essere esercitato non comunicando il codice fiscale; nelle altre ipotesi, chiedendo esplicitamente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione nella fattura. Inoltre, è possibile esercitare l’opposizione in relazione a ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline.
Come avvisare l’Agenzia delle Entrate?
Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, il contribuente, in alternativa a quanto detto sopra, può esercitare l’opposizione in relazione ai dati aggregati relativi a una o più tipologie di spese sanitarie, comunicando all’Agenzia la tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria con la relativa scadenza. Tre sono le modalità per avvisare l’amministrazione:
- una e-mail all’indirizzo, opposizioneutilizzospesesanitarieç@agenziaentrate.it
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.
Si ricorda, infine, che con riguardo ai soli dati relativi alle spese sanitarie del 2017, sono stati previsti termini diversi per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo