Solo così, chi ha prestato l’assistenza fiscale per il 730 non dovrà versare anche la maggiore imposta e i relativi interessi dovuti per violazioni emerse a seguito dei controlli.
La rivoluzione della dichiarazione precompilata ha comportato anche maggiori responsabilità per i Caf e i professionisti incaricati dai contribuenti di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i loro 730. In particolare, a seguito delle novità introdotte dal Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”), chi presta assistenza fiscale e appone il visto di conformità risponde di eventuali incongruenze emerse dai controlli automatizzati e formali, salvo che le violazioni non siano attribuibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi dei contribuenti stessi (ad esempio, produzione di documenti contraffatti per fruire di vantaggi fiscali).
Escludendo quest’ultima eventualità, quindi, nel caso di dichiarazione provvista di visto infedele, sarà il Centro di assistenza fiscale o il commercialista a cui è sfuggito l’errore a dover versare l’imposta, la sanzione del 30% e gli interessi, altrimenti a carico del contribuente. Ricordiamo, infatti, che gli intermediari, con il loro “sigillo”, certificano l’esattezza dei dati inseriti (compresi quelli precompilati) rispetto alla documentazione presentata dal contribuente e alle disposizioni che disciplinano gli oneri detraibili e deducibili, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute.
Il “danno”, però, può ridimensionarsi con una dichiarazione rettificativa del contribuente che deve essere trasmessa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale, quindi, per quanto riguarda il 730/2016, non più tardi di giovedì. In questo modo, i responsabili del visto infedele dovranno, al Fisco, soltanto la sanzione, mentre imposta e interessi rimangono a carico del contribuente. Appartiene ormai al passatto la sanzione amministrativa che prevedeva la penale amministrativa da 258 a 2.582 euro (aritcolo 39, comma 1, lettera a-bis, Dlgs 241/1997). Non solo. Se versata entro la stessa scadenza, la sanzione si riduce a un nono del minimo. La regola vale anche nel caso in cui il contribuente non acconsenta alla rettifica; la condizione è che l’intermediario, nei medesimi termini, comunichi alle Entrate i dati corretti.
In poche parole
Centri di assistenza fiscale e professionisti, per evitare il pagamento del pacchetto completo del debito fiscale (maggiore imposta, interessi e sanzioni), devono innanzitutto invitare il contribuente a presentare un’altra dichiarazione dei redditi con i dati corretti e comprensiva di quelli originariamente comunicati e non modificati. La nuova dichiarazione chiama, necessariamente, un nuovo prospetto di liquidazione 730-3, nel quale chi presta assistenza dovrà barrare la casella “730 rettificativo” ovvero, se il contribuente non acconsente alla modifica, la casella “Comunicazione dati rettificati Caf o professionista”.
In particolare, in quest’ultima ipotesi, gli intermediari, come specificato nella circolare allegata al provvedimento del 15 febbraio 2016 contenente modalità e istruzioni per la trasmissione dei modelli 730/2016 da parte di Caf e professionisti, devono anche:
- compilare integralmente il modello 730 con tutti i dati, anche quelli non variati, e il prospetto di liquidazione coerente con gli aggiornamenti
- non riportare le scelte relative all’otto, cinque e due per mille dell’Irpef
- non inserire le informazioni riguardanti il sostituto d’imposta
- non indicare i dati relativi alla firma del contribuente
- non trasmettere i dati relativi al modello 730-4
- compilare la sezione riservata ai dati variati nella quale deve comparire almeno un dato in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche xml del modello 730/2016.
Novità e sanzioni
Una precisazione a proposito delle novità in vigore da quest’anno. La legge di stabilità per il 2016, intervenendo sul comma 1-bis dell’articolo 39 del Dl 241/1997, ha specificato che il Caf a cui si è rivolto il cittadino per l’assistenza fiscale è obbligato, in solido con il diretto responsabile del visto infedele, al pagamento di tutte le somme dovute all’ente impositore per la trasgressione. La sanzione per il visto infedele va versata tramite modello F24, esponendo il codice tributo “8925”. Nella delega di pagamento (ne va predisposta una per ogni singola dichiarazione rettificativa o comunicazione, vanno riportati:
- nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del Caf o del professionista
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del contribuente
- nel campo “codice identificativo”, il codice “73”.