Come si fa e a chi ci si deve rivolgere per chiedere la restituzione dei cosiddetti conti dormienti?
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso delle somme affluite al Fondo rapporti dormienti.
Restituzione conti dormienti: come si fa?
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
- i titolari dei rapporti dormienti di cui all’art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
- gli ordinanti degli assegni circolari di cui all’art. 1, comma 345-ter della Legge 23.12.2005, n. 266 e i loro aventi causa entro dieci anni dalla data di emissione del titolo.
Non è previsto il rimborso ai beneficiari:
- ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
- e ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
- ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
- infine agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all’art. 2946 c.c..
Le domande di rimborso devono essere inviate esclusivamente a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede di Consap.
La modulistica è disponibile a questo link.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it