questionario rendicontoApprovato in Commissione bilancio della Camera l’emendamento a firma dell’on. Ludovico Vico, al dl 50 -“Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, così detta “manovrina” – relativo ai “Termine di approvazione del rendiconto economico patrimoniale degli enti locali”.


Un emendamento alla Camera, dunque, rinvia al 31 luglio 2017 l’approvazione del rendiconto economico patrimoniale per i pochissimi enti sopra i 5.000 abitanti ancora alle prese con l’approvazione del rendiconto 2016.  Stabilito, per il solo anno 2017, in 50 giorni (anziché 20) il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 141 Tuel assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato il rendiconto 2016 nei termini di legge del 30 aprile.

 

La proroga era necessaria al fine di dare modo agli enti comunali, di provvedere in modo ordinato e consapevole ai complessi adempimenti, riguardante la contabilità economico-patrimoniale. Decorso infruttuosamente tale termine, l’amministrazione inadempiente viene commissariata, dandone comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

 

Per i servizi finanziari e revisori dei conti degli enti locali beneficiari della norma occorrerà rilasciare un doppio parere, uno sul rendiconto parte finanziaria, e relativi allegati, ed uno sul rendiconto economico patrimoniale.

 

«Il rinvio al 31 luglio per l’approvazione della nuova contabilità economico-patrimoniale dei comuni dimostra la buona volontà del governo», ha dichiarato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. «Noi sindaci l’apprezziamo, ma la scadenza per il bilancio consuntivo, di cui la nuova contabilità rappresentava un allegato, resta un problema. I comuni non sono in ritardo per loro responsabilità: se la maggior parte dei municipi non è riuscita ad approvare il rendiconto entro il 30 aprile vorrà dire qualcosa. Non siamo diventati tutti indisciplinati».

 

Sempre in materia di rendiconto, viene estesa la possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui. Con un emendamento all’articolo 187, secondo comma, lettera e) Tuel, viene infatti stabilito che, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e abbia somme accantonate per una quota pari al cento per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, a condizione di garantire, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

 

«Le difficoltà dei comuni sono oggettive e difficilmente aggirabili», ha concluso Decaro. «La contabilità economico-patrimoniale, che deve essere inserita nei rendiconti 2016 e costituisce un’assoluta novità per le amministrazioni comunali, comporta infatti non solo procedure molto complesse per gli uffici, ma anche grosse difficoltà legate ai software non ancora adeguatamente aggiornati. La generale carenza di personale completa un quadro decisamente problematico. Per questo il rinvio è non solo necessario ma doveroso».