In riferimento alla verifica, in sede di approvazione del rendiconto 2015, del ripiano del disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui prevista dall’art. 4 del D.M. del 2.04.2015 si formula il seguente quesito: un Ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 ha accertato un disavanzo pari ad Euro 954.926,36 da coprire in n. 30 quote annuali di Euro 31.830,88. Nel bilancio di previsione 2015 è stata iscritta quale disavanzo la quota annuale di Euro 31.830,88. Detta somma in sede di redazione del consuntivo non è stata impegnata e quindi è confluita nel risultato di amministrazione determinato in un avanzo pari ad Euro 29.500,00. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se ai fini della verifica del ripiano del disavanzo, prevista dall’art. 4 del D.M. del 2.04.2015, l’Ente ha migliorato il proprio risultato di amministrazione essendo passato da un disavanzo al 1° gennaio 2015 ad un avanzo al 31.12.2015 o se tale verifica risulta negativa in quanto l’avanzo dovrebbe raggiungere un valore almeno pari ad Euro 31.830,88 e cioè almeno pari alla quota annuale iscritta nel bilancio 2015.
Preliminarmente si sottolinea che l’ente dovrà verificare se sono state conteggiate in modo corretto le quote che debbono essere accantonate (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed eventuali altri fondi), le quote che debbono essere vincolate (vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, vincoli derivanti da trasferimenti, vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, altri vincoli) e le quote da destinare a investimenti. Successivamente alla verifica descritta in precedenza, si deve dare applicazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del DM 2/4/2015, il quale afferma che “In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggior disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31/12/2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all’esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l’eventuale maggior disavanzo registrato rispetto al risultato all’1/1/2015, è interamente applicata all’esercizio del bilancio di previsione 2016 – 2018 in aggiunta alla quota del recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l’esercizio 2016 …. “. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dal comma citato in precedenza, si ritiene che l’avanzo al 31/12/2015 avrebbe dovuto registrare un valore pari almeno alla quota che era stata programmata; ne consegue che questa differenza negativa dovrà essere recuperata nel 2016; cioè la quota da prevedere nel bilancio 2016 dovrà essere pari alla quota già programmata incrementata dalla differenza negativa registrata nel 2015.