Nel provvedimento 4 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, le indicazioni operative sulle istanze d’interpello, alla luce della generale revisione della disciplina (Titolo I del Dlgs 156/2015) finalizzata a garantire maggiore omogeneità e massima tempestività dei pareri.
In particolare, l’articolo 8 della norma riformatrice ha attribuito alle Agenzie fiscali il compito di emanare appositi provvedimenti per definire, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, gli uffici a cui indirizzarle, gli strumenti di comunicazione e ogni altra regola procedurale.
Il documento odierno, dunque, fornisce un quadro, fra novità e conferme, sull’iter dell’interpello, lo strumento che permette al contribuente di inviare quesiti all’Amministrazione finanziaria per conoscere preventivamente un parere su determinate operazioni.
Uffici destinatari
Le domande di interpello riguardanti i tributi erariali devono essere presentate alla direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale di chi formula l’istanza, mentre quelle concernenti l’imposta ipotecaria dovuta per gli atti non di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali e quelle riguardanti disposizioni o fattispecie catastali vanno presentate alla Dr cui appartiene l’ufficio competente ad applicare la norma oggetto di interpello.
Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i non residenti e i soggetti di più rilevante dimensione (con volume d’affari o ricavi non inferiori a cento milioni di euro) devono presentare le istanze: alla Dc Normativa, per i tributi erariali; alla Dc Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare, per l’imposta ipotecaria sugli atti non di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali, e per le istanze su disposizioni o fattispecie di natura catastale.
In via transitoria, fino a tutto il 2017, gli interpelli sull’abuso del diritto vanno presentati direttamente alla Dc Normativa. Le istanze delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti vanno presentate alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale della medesima stabile organizzazione.
Se l’invio è effettuato (anche tramite posta elettronica) a un ufficio diverso da quello competente (vedi allegato A del provvedimento), l’istanza viene tempestivamente “girata” all’ufficio competente; in questo caso, i termini per la risposta decorrono dal momento in cui il documento ha raggiunto il “legittimo” destinatario. Se la trasmissione avviene attraverso il servizio telematico dell’Agenzia o a un indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato A, le istanze si intendono comunque presentate alle strutture competenti.
Dalle direzioni regionali a quelle centrali
La Dr, se ritiene che la risposta all’interpello vada pubblicata perché il chiarimento fornito è di interesse generale, invia l’istanza alla Dc. Alle stesse direzioni centrali, inoltre, possono essere inviati i casi più complessi o di incerta soluzione.
In relazione alle istanze trasmesse dalle strutture regionali, le Dc competenti forniscono la risposta direttamente al contribuente e, se ne ravvisano i presupposti, la pubblicano sotto forma di risoluzione o circolare.
Istanze incomplete
Quando l’istanza è priva di requisiti obbligatori (ad esempio, dati del richiedente, descrizione della fattispecie, disposizioni di cui si richiede l’interpretazione), l’ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, invita il contribuente a regolarizzarla nei successivi 30 giorni (in caso contrario, l’istanza viene dichiarata inammissibile), con le stesse modalità previste per presentare gli interpelli.
I termini per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati mancanti da parte dell’ufficio che li ha richiesti. Nei casi in cui l’ufficio richieda documentazione integrativa, l’istante è tenuto a trasmettere tutti i documenti richiesti, preferibilmente su supporto informatico, oppure a giustificare il mancato invio.
Risposte e monitoraggio
La risposta, scritta e motivata, dell’Agenzia all’istanza di interpello deve essere notificata o comunicata all’istante entro il termine di 120 giorni (90 per gli interpelli ordinari); la risposta si intende notificata o comunicata quando il contribuente la riceve.
Posta elettronica certificata e servizi telematici
Per le notificazioni e le comunicazioni, l’uso della Pec è prioritario: i contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (imprese societarie, ditte individuali, professionisti iscritti all’albo, pubbliche amministrazioni) e quelli che, pur non essendo obbligati, forniscono nell’istanza un indirizzo Pec, saranno informati preferibilmente attraverso tale canale. Infine, quando la procedura sarà pienamente operativa, sul sito dell’Agenzia verrà comunicata la possibilità di presentare le istanze attraverso apposito servizio telematico.