regolarizzare-isee-difforme-assegno-unicoL’Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti, in due recenti messaggi, su come regolarizzare l’ISEE difforme per chi è beneficiario dell’assegno unico.


Assegno unico: come indicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza c’è più tempo per regolarizzare l’ISEE difforme.

Con il messaggio 8 agosto 2023, n. 2913 l’INPS precisa che, considerate le difficoltà che si potrebbero riscontrare per regolarizzare l’ISEE in estate, procederà al pagamento dell’importo minimo dell’Assegno unico dalla mensilità di novembre 2023.

Si garantisce così gli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE: resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).

Mentre invece nel messaggio precedente, quello del 1° agosto 2023 n. 2856, aveva fornito le istruzioni sul ravvedimento relativo all’ISEE non conforme.

Come regolarizzare ISEE difforme ai fini dell’assegno unico

La domanda di Assegno unico e universale è istruita e liquidata dall’INPS sulla base dell’attestazione ISEE: questo nonostante ci siano nella medesima omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.

Il soggetto richiedente, infatti, può avvalersi dell’attestazione relativa alla dichiarazione recante le omissioni o le difformità rilevate.

Questa dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Modalità per il ravvedimento

L’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:

  • presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
  • richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
  • presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione.

Documentazione riguardante il patrimonio mobiliare

Con riguardo al patrimonio mobiliare si potrà presentare documentazione giustificativa, quale:

  • documentazione dell‘intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
  • denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
  • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
  • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
  • documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare.

Reddito omesso/difforme

Infine per quel che riguarda il reddito omesso/difforme si potrà presentare:

  • la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.

Il testo dei due messaggi

Potete consultarli qui di seguito:

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it