In linea generale, per gli atti propri del Gruppo europeo di interesse economico (ad esempio, l’atto costitutivo), è prevista l’applicazione del Registro in misura fissa di 200 euro. Sul versante delle imposte indirette, il Geie viene in rilievo innanzitutto ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, di cui al Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). In particolare, l’articolo 4, lettera g), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico (lettera aggiunta dal comma 1 dell’articolo 12, Dlgs 241/1990), prevede l’applicazione per gli atti propri del Gruppo europeo di interesse economico dell’imposta in misura fissa di 200 euro (a titolo esemplificativo, tra gli atti propri del Geie rientra il relativo atto costitutivo). Tale disposizione, quindi, pone una regola di carattere generale relativa alla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti del Geie.
Tuttavia, la nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del Geie consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.
Tale articolo stabilisce che in caso di atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto unità da diporto, l’imposta di registro è dovuta nelle seguenti misure:
- natanti fino a sei metri di lunghezza fuori tutto: 71 euro
- natanti oltre sei metri di lunghezza fuori tutto: 142 euro
- imbarcazioni fino a otto metri di lunghezza fuori tutto: 404 euro
- imbarcazioni fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto: 607 euro
- imbarcazioni fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto: 809 euro
- imbarcazioni oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto: 1.011 euro
- navi: 5.055 euro.
Sempre in materia di imposizione indiretta, l’articolo 12, comma 3, Dlgs 240/1991, prevede l’applicazione dell’imposta ipotecaria di trascrizione e dell’imposta catastale in misura fissa agli atti del Geie, di cui all’articolo 4, lettera g), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, che comportano il “trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi”. Infine, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il Geie è, in linea generale, soggetto passivo. Il principio si ricava dalla lettura dell’articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1777/2005 del Consiglio del 17 ottobre 2005 recante “Disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.
La citata disposizione, infatti, espressamente prevede che “il gruppo europeo di interesse economico (Geie) costituito a norma del Regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE”.
Tuttavia, sempre in materia Iva, al Geie può essere applicato il regime di esenzione previsto dall’articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972, in base al quale “sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”.
Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E dell’8 maggio 2009, infatti, ai fini dell’applicazione delle predetta norma, “al consorzio (…) possono essere equiparate organizzazioni di origine comunitaria aventi finalità analoghe, quali i gruppi economici di interesse europeo, (Geie) costituiti ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento CEE 2137/85 (…), i quali, in base al citato regolamento comunitario che ne prevede l’istituzione, devono svolgere un’attività che si ricollega a quella economica dei loro membri e che può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima”.
Naturalmente il richiamato regime di esenzione è applicabile al Geie a condizione che risultino soddisfatti i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 10, secondo comma, Dpr 633/1972.