Nella risposta n. 24/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla registrazione delle fatture elettroniche relative al servizio idrico integrato.
La discussione è stata scaturita da un’istanza di interpello presentata da una società in house di una Regione, relativa alle fatture elettroniche emesse per i servizi di gestione acqua, fognatura e depurazione.
L’istante, in seguito all’affidamento del servizio idrico integrato, si è trovato nell’obbligo di emettere fatture in nome proprio per i servizi di captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione.
L’interrogativo principale riguardava l’applicabilità dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 370/2000, che consente di annotare solo l’ammontare dei corrispettivi riscossi nel registro dei corrispettivi, escludendo l’effetto di anticipazione dell’esigibilità dell’imposta nel caso di annotazione delle bollette/fatture, anche se emesse elettronicamente.
L’istante proponeva una soluzione interpretativa che vedeva mantenuta l’applicabilità dell’art. 2 del Decreto, evitando l’anticipazione finanziaria dell’IVA non riscossa.
Registrazione fatture elettroniche per il servizio idrico integrato
In seguito all’introduzione della fatturazione elettronica, l’obbligo di emettere le fatture tramite il Sistema di Interscambio (SdI) si estende anche ai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, come indicato dal parere dell’Agenzia delle Entrate.
La precedente risposta ad interpello numero 476 del 2019 fornisce chiarezza su questo punto, sottolineando che l’equiparazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche non impedisce l’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto 370/2000.
L’Agenzia delle Entrate conclude che, in mancanza di una specifica abrogazione delle semplificazioni previste dall’articolo 2 del Decreto, tali semplificazioni continuano a essere operative per le bollette/fatture emesse in conformità all’articolo 22 del Decreto IVA. Importante, inoltre, è il mantenimento dell’applicazione dell’articolo 4 del Decreto, che disciplina le liquidazioni periodiche.
Questa interpretazione sottolinea la continuità delle disposizioni fiscali preesistenti, ribadendo che l’introduzione della fatturazione elettronica non ha alterato in modo significativo le regole stabilite dal Decreto 370/2000.
Pertanto, i gestori del Servizio Idrico Integrato sono tenuti ad adeguarsi alle nuove modalità di emissione delle fatture, ma le semplificazioni precedentemente previste dall’articolo 2 del Decreto rimangono in vigore, garantendo una certa flessibilità e adattabilità alle specificità del settore.
In conclusione la soluzione prospettata dall’istante non trova riscontro, confermando l’obbligo di annotare le bollette/fatture emesse, anche elettronicamente, nei termini previsti dalle disposizioni normative.
Il testo della risposta ad interpello
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it