È legittima l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza per omessa installazione del registratore di cassa comminata – ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997 – nei confronti di un esercizio commerciale che, pur avendo installato l’appropriata apparecchiatura, risultava non averne mai fatto uso (Corte di cassazione, sentenza 16708/2015). È il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 16708 del 12 agosto 2015.
La normativa di riferimento
L’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997, dispone che, se viene accertata l’omessa installazione del misuratore fiscale, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.
Si tratta di una sanzione accessoria autonoma, connessa alla sanzione principale contenuta nel precedente articolo 11, comma 5, secondo cui l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, previsti dall’articolo 1 della legge 18/1983, è punita con una sanzione da 1.032 a 4.131 euro.
Pur se non espressamente sancito dalla norma citata, l’installazione di apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti va considerata alla stessa stregua dell’omessa installazione, con quel che ne consegue in ordine all’applicazione delle relative sanzioni (circolare 23/E del 1999, paragrafo 5.2).
Ai sensi poi dell’articolo 6, comma 3, sono punite – con una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato – le omesse annotazioni relative a ciascuna operazione nel registro dei corrispettivi di emergenza, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, nonché, qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione (sanzione da 258 a 2.065 euro).
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, l’articolo 11 del Dm 24 marzo 1983 stabilisce che, in caso di guasto, per qualsiasi motivo, del misuratore fiscale, il contribuente deve tempestivamente richiedere l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio, provvedendo – fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza – in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione.
Il giudizio di merito
La vicenda origina dal ricorso in Cassazione proposto da una società avverso la sanzione accessoria della sospensione della licenza per quindici giorni comminata a seguito della constatata assenza, da parte di ispettori della Siae, del registratore di cassa presso un bar interno a un cinema multisala, dalla stessa gestito.
Nel ricorso in primo grado, la società deduce che il misuratore in realtà era stato installato nel marzo del 2005 e che il giorno della verifica fiscale (8 luglio 2005) era stato inviato presso la ditta installatrice per alcune riparazioni, per poi essere ricollocato in sede il giorno successivo regolarmente funzionante. I giudici di primo grado accolgono il ricorso nella considerazione che il misuratore era stato installato, ancorché fosse in riparazione il giorno del controllo, e che la società aveva regolarmente pagato la sanzione per la mancata predisposizione del registro dei corrispettivi di emergenza.
Il successivo appello proposto dall’Amministrazione finanziaria era invece accolto sulla base della mancata produzione, da parte della società sanzionata, della documentazione probatoria richiesta. In particolare, i giudici di appello avevano ordinato l’esibizione di copia di eventuali scontrini o certificazioni di corrispettivi emessi nell’arco temporale fra l’installazione del registratore di cassa e la data della verifica. Tuttavia, dalla documentazione esibita era emerso il mancato uso del registratore di cassa – a nulla rilevando, in quanto tardiva, la giustificazione addotta dalla società di non essere tenuta ad avvalersi del registratore di cassa secondo la normativa vigente – e che dalla data dell’installazione a quella dell’ispezione non erano stati emessi né scontrini né ricevute fiscali.
La pronuncia della Corte suprema
In Cassazione, la società formula una serie di eccezioni ritenute sostanzialmente inammissibili dalla Corte suprema, in quanto finalizzate a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio (notoriamente non consentita in sede di legittimità), che rigetta il ricorso.
Nello specifico, i giudici di legittimità ritengono immune da vizi la sentenza di appello che ha dato correttamente rilevanza alla mancata prova dell’uso – dopo la pretesa installazione e fino al giorno dell’ispezione – del registratore di cassa, mancanza che è stata ritenuta elemento di riscontro della contestata omessa installazione del misuratore, posto che alla data della verifica era stata accertata, oltre alla mancanza del registratore di cassa, anche la mancata emissione di scontrini e/o ricevute.