Regime Forfettario 2019, i requisiti rivisti all’indomani dell’approvazione della manovra economica. Scopriamo tutte le novità.
Regime forfettario più accogliente: aperto fino a 65mila euro di ricavi. Il nuovo limite è valido per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori, che erano differenziati sulla base del codice Ateco identificativo dell’attività esercitata.
Ambito applicativo molto più ampio per il regime forfettario riservato a imprenditori, artisti e professionisti: è stata innalzata la soglia limite di ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.
È una delle tante novità tributarie contenute nella legge di bilancio n. 145/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre, Supplemento ordinario n. 62.
Le modifiche sono dettate dai commi 9-11 dell’articolo 1, che intervengono sulla disciplina istituita – dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) – a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, consistente nella determinazione forfettaria del reddito e nel suo assoggettamento a un’imposta sostitutiva (dell’Irpef e relative addizionali regionale e comunale nonché dell’Irap) con aliquota del 15 per cento.
La disciplina in vigore nel 2018
Trattandosi di regime naturale per chi ne possiede i requisiti, non è richiesto l’esercizio di un’opzione né l’invio di alcuna comunicazione, preventiva o successiva. Invece, chi avvia un’attività può avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), di presumere la sussistenza dei requisiti.
Requisiti di accesso
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti (indicati nell’allegato n. 4 della legge istitutiva), diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata. A tal fine, non vanno conteggiati eventuali ricavi/compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri (strumenti dalla cui applicazione, tra l’altro, i contribuenti “forfetari” sono esclusi). Inoltre, in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si considera il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5mila euro per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20mila euro.
Cause di esclusione
Non possono avvalersi del regime forfettario:
- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
- coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- coloro che, contemporaneamente, partecipano anche a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir ovvero a Srl “trasparenti”
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati eccedenti i 30mila euro.
Effetti Iva
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti in regime forfettario:
- non addebitano l’Iva sulle cessioni realizzate né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
- sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta
- non sono tenuti alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti
- sono esonerati dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione
- sono esonerati dalla dichiarazione annuale e dallo spesometro.
Invece, sono tenuti a: - numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
- certificare i corrispettivi (tranne che si tratti di attività esonerate per legge)
- integrare le fatture per le operazioni in cui risultano debitori di imposta (reverse charge) e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
- in caso di cessioni di beni intracomunitarie, indicare in fattura che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del DL 30 agosto1993, n. 331”
- in caso di acquisti di beni intracomunitari per un importo superiore a 10mila euro e di acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, iscriversi al Vies, integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra, versare l’imposta entro il 16 del mese successivo, compilare l’elenco Intrastat
- in caso di prestazioni di servizi a committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue, emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l’elenco Intrastat.
Quando si passa al regime forfettario, bisogna rettificare la detrazione dell’Iva effettuata negli anni in cui si era nel regime ordinario, con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, con l’eccezione di quelli ammortizzabili, la cui rettifica è da eseguire soltanto se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione ovvero, in caso di fabbricati, dieci anni dall’acquisto o dalla fine della costruzione. La rettifica va operata nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie, versando l’eventuale imposta dovuta in unica soluzione.
Determinazione dell’imponibile e dell’imposta
Il reddito imponibile dei contribuenti in regime forfettario si calcola applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti il coefficiente corrispondente al codice Ateco dell’attività esercitata (vedi allegato n. 4). Da questo si possono scalare i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per i collaboratori familiari (anche quelli non a carico, se non viene esercitato il diritto di rivalsa); l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo.
All’imponibile va applicata un’imposta sostitutiva del 15%, che si versa con lo stesso criterio e alle stesse scadenze dell’Irpef, cioè con due acconti (a giugno e a novembre dell’anno d’imposta) e un saldo (a giugno dell’anno successivo). Nel caso di impresa familiare, l’imposta è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori ed è dovuta dall’imprenditore.
Per incentivare l’avvio di nuove attività, l’imposta è ridotta al 5% nei primi cinque anni, a condizione che:
- nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività non rappresenti la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui essa consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non superino il previsto limite di accesso.
Regime forfettario e ritenute
I ricavi/compensi realizzati dai contribuenti “forfetari” non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. A tale fine, gli interessati devono rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.
A loro volta, i contribuenti “forfetari” non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte su retribuzioni e compensi da loro corrisposti. Tuttavia, in sede di dichiarazione, devono indicare il codice fiscale dei soggetti ai quali hanno corrisposto redditi senza operare ritenute e l’ammontare dei redditi stessi.
Disapplicazione e fuoriuscita
Chi possiede i requisiti per il regime forfettario può scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione va comunicata con la prima dichiarazione annuale (quadro VO) e vincola per un triennio, trascorso il quale resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la sua concreta applicazione. Il regime forfettario cessa, per legge, a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o si verifica una causa di esclusione.
Le novità in vigore dal 2019
Come anticipato, la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla disciplina, con interventi mirati ad ampliarne la portata applicativa. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accesso:
- è stato elevato a 65mila euro il limite dei ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente. Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori – fissati tra 25mila e 50mila euro – differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata
- sono stati eliminati gli altri due, legati alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori, il primo, e al costo dei beni strumentali, il secondo.
Circa, invece, le cause di esclusione:
- è stata cancellata quella rappresentata dalla realizzazione, nell’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente o assimilati per un ammontare superiore a 30mila euro
- è stata rafforzata quella relativa alla contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari, aggiungendo il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che “esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”
- per evitare di incentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali agevolabili, è stata aggiunta la previsione secondo cui non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Inoltre:
- il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018. Pertanto, ai fini della verifica dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguamento agli Isa
- è stato chiarito che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.
Ricordiamo, infine, che gli operatori rientranti nel regime forfettario non hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche.