Regime forfettario 2019: arrivano, dalla Legge di Bilancio, le prime novità per le partite IVA. Ecco cosa potrebbe cambiare a partire dall’anno prossimo.
Si conferma quello che già da mesi era stato annunciato: un nuovo Regime forfetario 2019, che dal prossimo gennaio poterà molte novità e cambiamenti tra i liberi professionisti. Tutto nel quadro generale di una graduale introduzione della Flat tax, che per motivi di spesa pubblica (già sotto attacco in queste ore dall’opposizione e dall’Ue), sarà per ora riservata solo alla Partite Iva.
Regime forfettario 2019: cosa cambierà?
Come si legge nella bozza del Ddl Bilancio, all’articolo 1 della Legge sul regime forfetario (Legge n.190 del 23 dicembre 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
“i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti commi: I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro”.
In primo luogo, pertanto, viene innalzato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi percepibili per poter usufruire del regime. Tale limite si applicherà a tutte le tipologie di attività, laddove nel sistema vigente si applicano limiti differenziati a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.
Dal 2020, il regime forfettario sarà esteso fino a 100.000 euro. L’imposta sostitutiva dovuta sarà pari al 20% per lo scaglione di reddito compreso tra 65.001 e 100.000 euro ma in tal caso non è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica stabilito per legge già ad oggi per tutti i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario.
Questo dal momento che il regime prevede la franchigia IVA e quindi l’imposta non va addebitata al cliente. Pertanto non ci sono libri contabili da compilare, oltre al fatto che c’è l’esclusione dalla fatturazione elettronica. Obbligatorio solo conservare documenti emessi e ricevuti e l’eventuale certificazione dei compensi erogati.
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