L’imposta sostitutiva andrà assolta con modello F24, utilizzando il debuttante 9046. Per sanzioni e interessi, invece, bisognerà indicare, rispettivamente, i codici 9047 e 9048.

La risoluzione n. 112/E del 16 dicembre 2014 istituisce tre nuovi codici tributo, con cui versare le somme dovute dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973. Questi i nuovi codici tributo da inserire nella sezione “Erario” del modello di pagamento unificato F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, riportando inoltre, negli specifici campi, il codice atto e l’anno di riferimento indicati nella comunicazione stessa:

  • 9046 (imposta)
  • 9047 (interessi)
  • 9048 (sanzioni)

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono i seguenti codici tributo:

 

  • “9046” denominato “art. 36-ter, dPR n. 600/73 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – art. 27, dl. n. 98/2011 – IMPOSTA”;

 

  • “9047” denominato “art.36-ter, dPR n. 600/73 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – art. 27, dl. n. 98/2011 – INTERESSI”;

 

  • “9048” denominato “art.36-ter, dPR n. 600/73 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – art. 27, dl. n. 98/2011 – SANZIONI”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”, riportando, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili nella comunicazione notificata al contribuente.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

 

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