sforamentoRegime dei minimi, guida alla fatturazione per il nuovo regime forfettario: esempio dicitura, IVA marca da bollo e acquisti intracomunitari.

 

Dopo la riforma del 2012, la Legge di Stabilità 2015 ha nuovamente messo mano al Regime dei Minimi, introducendo il nuovo forfait con aliquota sostitutiva al 15%. Per i contribuenti che hanno aderito quest’anno al nuovo regime contabile agevolato, nella fattura da emettere va utilizzata una specifica dicitura e vanno seguite determinate regole che tengono conto delle novità introdotte in termini di semplificazioni IVA ed esoneri.

 

Certificazione dei ricavi

 

Tra gli adempimenti ai fini IVA ai quali sono comunque obbligati anche i soggetti forfettari che hanno hanno aderito a tale regime a partire dal 1° gennaio 2015 trova spazio, oltre alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, c’è anche la certificazione dei corrispettivi (e conservazione della relativa documentazione): in generale è obbligatoria l’emissione della fattura; per i soggetti esonerati è necessario il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale secondo le regole ordinarie. In caso di emissione della fattura, su di essa andrà inserita, al posto dell’imposta, l’indicazione che si tratta di una “Operazione in franchigia da IVA” e la normativa nazionale o comunitaria.

 

 

Ritenuta d’acconto

 

Dal 1° gennaio 2012, per effetto della manovra correttiva, la ritenuta d’acconto non va più indicata nelle fatture emesse dai minimi, neanche per quelli che rientrano nel Regime forfettario introdotto nel 2015.

 

IVA

 

I minimi e il nuovo regime forfettario sono esonerati dagli adempimenti IVA, dunque quando i minimi emettono la fattura non devono inserire alcuna voce inerente l’imposta sul valore aggiunto.

 

 

Marca da bollo

 

Sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro va applicata una marca da bollo di 2 euro, a carico del cliente che riceve la fattura. In caso di marca da bollo, la data deve essere uguale o antecedente a quella della fattura. Sono esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari e per quelle in cui il forfetario risulta debitore di IVA (inversione contabile).

 

Cosa indicare in fattura

 

Nelle fatture emesse dal contribuente forfettario vanno indicati:

 

  • tutti i dati indicati all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;

 

  • un’apposita dicitura, che serve ad indicare che chi ha emesso o ricevuto la fattura, cedente o prestatore, rientra nel nel regime forfetario, ad esempio “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”;

 

  • medesima dicitura anche in caso di cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, poiché in realtà quella effettuata è un’operazione interna senza diritto di rivalsa. Inoltre, in caso di cessioni intra UE, il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi;

 

 

  • i riferimenti dell’’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972, in caso di cessioni all’esportazione.

 

Fattura acquisti intracomunitari forfettari:

 

In caso di acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente forfettario ha i seguenti obblighi:

 

  • iscrizione al VIES;

 

  • presentazione del modello Intrastat, elenchi acquisti;

 

 

  • integrazione IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta;

 

  • liquidazione e versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (ha il divieto di detrarre l’IVA anche sugli acquisti intracomunitari);

 

 

  • emissione autofattura per gli acquisti intracomunitari o esteri in caso di operazioni in cui risultano debitori dell’imposta sul valore aggiunto. In alternativa la fattura può essere integrata con il cosiddetto reverse charge, indicando l’aliquota e la relativa imposta.