La legge di bilancio 2017 ha introdotto un meccanismo di detassazione indirizzato a canalizzare gli investimenti privati verso il finanziamento del sistema imprenditoriale italiano.
Tra le novità più significative previste dalla legge di bilancio 2017, vi è il regime di esenzione fiscale per i redditi di capitali e i redditi diversi, percepiti da persone fisiche, e derivanti dagli investimenti nei Pir, piani individuali di risparmio a lungo termine (articolo 1, commi 100–114, legge 232/2016, come successivamente modificati dall’articolo 57, comma 2, lettere c, d, f, Dl 50/2017).
Nella relazione illustrativa si legge che “l’intervento normativo nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano. L’obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie (…) verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario“.
Con il presente contributo, si intende tracciare un quadro sintetico del nuovo regime fiscale, attraverso la disamina dei vari profili di disciplina e delle condizioni richieste dalla legge per l’operatività delle disposizioni di favore.
Ambito oggettivo e soggettivo
Sotto il profilo oggettivo, il regime di esenzione fiscale è riferito:
- ai redditi di capitale
- e ai redditi diversi
derivanti dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine e conseguiti, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti in Italia. Più precisamente:
- i redditi di capitali, cui fa riferimento la norma, sono quelli disciplinati dall’articolo 44, Tuir, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate. La disposizione in esame precisa che, ai fini della disciplina del nuovo regime agevolato, si considerano qualificate le partecipazioni (e i diritti o titoli) di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c, Tuir, cioè quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Viene altresì precisato che, nell’ambito delle partecipazioni qualificate, si deve tener conto anche delle percentuali di partecipazione (o di diritti di voto) possedute dai familiari della persona fisica (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dalle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati (sono considerate società controllate quelle in cui un’altra società possiede un numero di azioni tale de assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l’influenza dominante di altra società)
- i redditi diversi presi in considerazione dalle disposizioni in commento, invece, sono quelli di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), Tuir (sostanzialmente, le plusvalenze di natura finanziaria).
Sotto il profilo soggettivo, possono godere dell’esenzione le persone fisiche residenti in Italia che conseguono, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, i suindicati redditi per effetto di investimenti in piani di risparmio a lungo termine (Pir). Peraltro, a seguito delle modifiche apportate dal Dl 50/2017, l’investimento nei Pir è ora consentito anche agli enti di previdenza obbligatoria (previsti dal Dlgs 509/1994 e dal Dlgs 103/1996) e alle forme di previdenza complementare (disciplinate dal Dlgs 252/2005), con applicazione del regime fiscale agevolato in esame.
Per i predetti enti, inoltre, gli investimenti nei Pir non sono assoggettati ai limiti quantitativi previsti dalla legge.
Si ricordi che la legge di bilancio 2017, oltre a prevedere il regime di detassazione in esame, ha altresì introdotto un analogo meccanismo di esenzione fiscale per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) nel capitale delle imprese effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare (cfr articolo 1, commi 88 e seguenti, legge 232/2016), ai quali, come abbiamo appena ricordato, è stato esteso anche il regime relativo ai Pir.
I piani di risparmio a lungo termine (articolo 1, comma 101)
Nell’ambito del nuovo regime agevolato, quindi, assume rilevanza una particolare tipologia di investimento finanziario, le cui caratteristiche sono dettagliatamente indicate, avendone il legislatore dato una definizione particolareggiata. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori, per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30mila euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150mila euro (tali limiti, come detto poco sopra, non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare) a investimenti qualificati, attraverso l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli (o altro stabile rapporto), con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (ex articolo 6, Dlgs 461/1997), o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
In sostanza, quindi, il Pir è una sorta di “contenitore” destinato ad accogliere una serie di strumenti finanziari che, come si preciserà meglio in seguito, devono essere posseduti per un determinato periodo di tempo e assemblati secondo le indicazioni fornite dal legislatore.
I predetti rapporti finanziari devono essere instaurati con gli operatori professionali indicati dalla norma, vale a dire intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti in Italia tramite una stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia (scelto tra i predetti soggetti).
Viene inoltre precisato che il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l’intermediario è tenuto ad applicare l’imposta secondo le modalità indicate dalla norma che disciplina il regime del risparmio amministrato (articolo 6, Dlgs 461/1997).
Per fruire dell’agevolazione, quindi, è necessaria la costituzione di un rapporto stabile e continuativo con l’intermediario (o con l’impresa di assicurazioni). A tal proposito, la relazione illustrativa precisa che “la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con l’intermediario consente l’attribuzione della responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il piano di risparmio all’operatore professionale presso il quale il piano è costituito. Tale attribuzione appare necessaria alla luce della rischiosità degli investimenti che possono essere oggetto del piano e per le esigenze di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria connesse con la concessione di un’esenzione“.
In tal modo, quindi, il legislatore, coinvolgendo gli operatori finanziari professionali (ai quali è deputata anche la gestione della fiscalità del piano), ha inteso operare un bilanciamento tra obiettivi di politica economica ed esigenze di tutela del risparmiatore.