redditiPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015 il DECRETO 16 settembre 2015 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, recante: “Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.”

 

Con il presente decreto e’ individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita’ contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, puo’ essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

 

Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacita’ contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento.

 

Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita’ contributiva e’ determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e’ suddiviso il territorio nazionale.

 

Il contenuto induttivo degli elementi di capacita’ contributiva e’, altresi’, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche l’ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

 

Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facolta’ dell’Agenzia delle entrate di utilizzare, altresi’: elementi di capacita’ contributiva, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

 

Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attivita’ di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.