L’INPS comunica di aver ufficializzato la nuova Convenzione con i CAF per le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza.
Tramite una recente delibera, infatti, risulta adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)-
In sintesi la convenzione si riferisce all’attività di raccolta e trasmissione:
- delle domande di Reddito di Cittadinanza, di Pensione di Cittadinanza
- e delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) per il 2021 e il 2022.
Reddito di Cittadinanza: nuova convenzione tra CAF e INPS
La convenzione ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, è assolto in modalità elettronica.
Pertanto i CAF, in possesso dell’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema adottato.
I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile. E si ricorda che i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
E infine la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso:
- “Home” > “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica”> “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
Il testo del messaggio dell’INPS
Il messaggio 9 luglio 2021, n. 2258 contiene lo schema di convenzione (allegato 1), la richiesta di convenzionamento (allegato 2) e ogni informazione utile alla gestione della convenzione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it