Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018 è stato approvato il modello di dichiarazione Redditi Sc 2018, con le relative istruzioni.


Novità normative di rilievo si presentano alla platea degli operatori che si occupano della redazione e della presentazione del modello di dichiarazione dedicato alle società di capitali, agli enti commerciali ed equiparati.

 

A questo proposito, ricordiamo che devono presentare il modello Sc-2018 i soggetti Ires che abbiano conseguito redditi nel periodo d’imposta 2017.

 

In particolare:

 

 

  1. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (Ce) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (Ce) 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato
  2. gli enti commerciali (pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
  3. le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato
  4. i soggetti che devono dichiarare l’imposta sostitutiva dell’Ires, se istitutori di fondi pensione aperti e interni, le Sgr, le imprese di assicurazione, le banche e le società di intermediazione mobiliare, inoltre le società e gli enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’articolo 2117 cc (se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti), e le imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione che attuano forme pensionistiche individuali (articolo 9-ter del decreto legislativo 124/1993) e per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (articolo 13, comma 2-bis, del Dlgs 47/2000).

 

 

Una prima novità del modello Sc-2018 riguarda la specifica indicazione da fornire nel frontespizio, dove è stata prevista la casella “Impresa sociale” che va barrata dai soggetti di cui al decreto legislativo 112/2017.

 

 

 

Il decreto indica, tra i soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale, tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

 

Questa indicazione consente ai soggetti qualificati come impresa sociale di attuare la disapplicazione delle disposizioni relative alle società di comodo (articolo 30 legge 724/1994 e articolo 2, commi da 36-decies e 36-duodecies del decreto legge 138/2011), agli studi di settore e ai parametri (articolo 62-bis del decreto legge 331/1993 e articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 549/1995). È bene ricordare, però, che l’efficacia di questa disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Quindi la casella potrà essere barrata solo in presenza dell’autorizzazione.

 

Altra indicazione da fornire nel frontespizio, barrando l’apposita casella, riguarda i soggetti che applicano l’addizionale Ires prevista dall’articolo 1, comma 65, della Stabilità 2016 (legge 208/2015).

 

 

 

 

Si tratta degli enti creditizi e finanziari (fatta eccezione per le società di gestione e quelle di intermediazione mobiliare) e della Banca d’Italia, che devono versare, per il periodo d’imposta 2017, un’Ires calcolata con l’aliquota del 27,5% rispetto all’aliquota “ordinaria”: va precisato, quindi, che all’aliquota del 24% (prevista all’articolo 77 del Tuir, dopo l’abbassamento dovuto al comma 61 della stessa Stabilità 2016) va ad aggiungersi il 3,5% dell’addizionale.

 

Quadro RN

 

Esempio 1:

 

Banca Spa
Reddito imponibile = 1.000.000 di euro
Reddito assoggettato all’addizionale Ires = 1.000.000 di euro

 

 

 

 

La nuova aliquota e l’addizionale Ires per le banche hanno determinato, quindi, anche una diversa “gestione” della liquidazione dell’imposta dovuta, nel quadro RN. Non solo la nuova aliquota dal 24% entra a regime, ma la stessa addizionale Ires comporta, per alcuni soggetti, un’autonoma gestione rispetto alla determinazione dell’Ires.

 

Infatti, da una parte i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale (articolo 117 del Tuir) assoggettano autonomamente il reddito imponibile all’addizionale Ires “banche”; dall’altra quelli che, in qualità di partecipati, hanno optato per la trasparenza fiscale (articolo 115 del Tuir) assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

 

Esempio 2

 

Banca Spa in regime di consolidato fiscale
Reddito imponibile = 1.000.000 di euro
Reddito assoggettato all’addizionale Ires = 1.000.000 di euro

 

 

 

 

Esempio 3

 

Banca Spa XXX in regime di trasparenza fiscale
Reddito imponibile Ires = 1.000.000 di euro
Reddito assoggettato all’addizionale Ires = 1.000.000 di euro

 

 

 

 

Alfa Spa YYY partecipante in Banca Spa XXX (al 50%)
Reddito d’impresa Ires = 550.000 euro
Reddito già assoggettato all’addizionale Ires (pro quota) = 500.000 euro
Reddito imponibile = 50.000 euro