codici tribtoIstituiti, con la risoluzione n. 90/E del 20 ottobre 2015, sei nuovi codici tributo (due diverse tipologie d’imposta, con relativi interessi e sanzioni) che permettono al destinatario di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi, di non pagare per intero le somme indicate nell’avviso.

 

Devono essere utilizzati dai contribuenti destinatari delle comunicazioni inviate dal Fisco, che decidono di versare solamente una quota dell’importo complessivamente richiesto.

 

Sono collegati a due recenti novità normative: l’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (articolo 1, comma 148, legge 147/2013) e l’addizionale Ires per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi (articolo 2, comma 2, Dl 133/2013).

 

Per agevolare i contribuenti a individuare la codifica esatta, nella tabella della risoluzione, in corrispondenza di ogni gruppo di codici (imposta, interessi e sanzioni), è associato il codice tributo utilizzato per il versamento spontaneo.

 

Le comunicazioni in questione sono quelle emesse a seguito dell’attività di controllo automatico (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) nei confronti dei contribuenti che commettono errori materiali e di calcolo. L’eventuale maggiore imposta risultante, infatti, prima di essere iscritta a ruolo, viene segnalata all’interessato tramite una comunicazione di irregolarità: pagando entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, la sanzione è ridotta al 10%, pari a un terzo della misura ordinaria del 30 per cento.

 

Il contribuente che intende pagare solo in parte le somme richieste non può utilizzare il modello F24 precompilato ricevuto, ma deve predisporne un altro, riportando i “neonati” codici tributo nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, e, negli appositi campi, il codice atto e l’anno di riferimento indicati nella stessa comunicazione.