recupero-iva-soggetti-esteri-2019Recupero IVA soggetti esteri 2019: arrivano le indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta all’interpello 93 del 2 aprile 2019.


Nel caso specifico il quesito era posto da un cittadino che si trova spesso ad affrontare il problema relativo al recupero dell’IVA sui beni acquistati d a rivenditori italiani e trasportati direttamente fuori dell’Unione europea nel proprio bagaglio personale.

In particolare, l’istante chiede di sapere se può ottenere dal rivenditore nazionale l’emissione della fattura ed il riaccredito integrale dell’IVA pagata, senza usufruire dei servizi offerti dalle società tax free convenzionate.

Recupero IVA soggetti esteri 2019: come si ottiene?

L’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea), riconosce ai “privati consumatori”, domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea, la possibilità di acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati ad essere esportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore ad 154,94 euro (IVA inclusa), senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell’imposta, con diritto al successivo rimborso.

Ciò al fine di evitare una doppia imposizione.

In quanto, diversamente i beni stessi, scontarebbero il tributo nel Paese di acquisto. E inoltre sarebbero sottoposti a tassazione anche all’atto dell’importazione nel Paese di residenza dell’acquirente.

In presenza delle operazioni e delle condizioni sopra indicate, l’articolo 38- quater del DPR n. 633 del 1972 prevede due modalità operative alternative di applicazione dell’IVA:

  • assoggettamento della vendita al regime di non imponibilità e, quindi, emissione della fattura senza IVA (comma 1);
  • applicazione dell’IVA con successivo rimborso della stessa (comma 2).

Nel primo caso, l’agevolazione viene concessa direttamente dal cedente nazionale.

In tale ipotesi, quest’ultimo provvede a emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Scorporandola direttamente dal prezzo di vendita al pubblico ed indicando sulla fattura gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente del cessionario.

In alternativa alla procedura appena illustrata, il cedente nazionale, può addebitare in rivalsa l’IVA al momento dell’acquisto.

Per poi procedere con la restituzione del tributo al viaggiatore extraUE nel momento in cui questi dimostri l’uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo e restituisca l’esemplare vistato della fattura (il tutto, nel rispetto dei termini di legge).

A questo link il testo completo dell’interpello.