reati tributariLa Corte di Cassazione si espone: in presenza di una notizia criminis di natura fiscale è legittimo il raddoppio dei termini dell’avviso di accertamento ai fini Irpef se il reato tributario è astrattamente configurabile, essendo irrilevante sia il mancato deposito della denuncia che l’eventuale prescrizione del reato.

 

 

 

 

I fatti
I fatti hanno avuto origine dal ricorso presentato da un contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini Irpef emesso dall’Agenzia delle entrate, notificato oltre il termine decadenziale ordinario, avendo invocato l’ufficio l’applicazione del raddoppio dei termini.

Il ricorso trovava accoglimento sia dinanzi al giudice di primo grado che a quello di secondo grado. La Ctr ha ritenuto decaduto il potere accertativo dell’ufficio finanziario, “non trovando applicazione il raddoppio dei termini in quanto la denuncia non era stata prodotta nemmeno in grado di appello, risultando peraltro prescritto il reato ipotizzato dall’Ufficio”.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando falsa applicazione dell’articolo 43, comma 3 del Dpr 600/1973, vigente ratione temporis, perché i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere legittimo il raddoppio dei termini, non rilevando a tal fine il mancato deposito della comunicazione di notizia di reato o la prescrizione del reato presunto.
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura dell’Amministrazione finanziaria e ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale.

 

La decisione
La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di una notizia criminis di natura fiscale, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni.
La novità è stata introdotta dall’articolo 37 del Dl 223/2006, in vigore dal 04 luglio 2006, che ha inserito nell’articolo 43 del Dpr 600/1973 la previsione che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati  relativamente  al  periodo  di imposta in cui è stata commessa la violazione.”

 

La norma in commento è stata modificata a opera dell’articolo 2 del Dlgs 128/2015, che ha vincolato l’operatività del raddoppio alla presentazione della denuncia entro i termini decandenziali ordinari.
Il successivo articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), applicabile relativamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, da un lato ha soppresso il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penal-tributarie e, dall’altro, ha previsto nuovi e più ampi termini per la notifica degli avvisi di accertamento, che attualmente sono fissati in cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, e in sette in caso di presentazione omessa o nulla.

 

 

In merito alla disciplina del raddoppio dei termini per l’azione accertatrice, negli anni in cui era vigente, i giudici della Corte suprema ritengono che conta “l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale”.
Tale principio trova conferma in una recente pronuncia della medesima Corte di cassazione secondo cui, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, ciò che interessa è unicamente “la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale”, a nulla valendo né l’esito del relativo procedimento né l’eventuale prescrizione del reato (Cassazione n. 9322/2017).

 

Nel caso di specie il giudice di merito non si è conformato a tali principi quando ha omesso di considerare la sussistenza dei requisiti legittimanti il raddoppio dei termini e ha deciso che lo stesso non trovasse applicazione in assenza di una comunicazione di notizia di reato da parte del pubblico ufficiale e in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato.

 

I giudici di legittimità hanno altresì ribadito che è obbligo specifico del giudice tributario “controllare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia compiendo, se richiesto, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza”.