Obbligatorio il parere dell’organo di revisione degli enti locali sulla proposta di deliberazione concernente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 175/2016?
Per pareri obbligatori si intendono i vari pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all’indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Escludendo l’ipotesi che l’atto di ricognizione straordinaria decida la costituzione di nuove società o l’acquisto di partecipazioni, è necessario verificare, per stabilire se occorre il parere obbligatorio, se s’intenda deliberare diversa modalità di gestione dei servizi.
La decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio. Le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell’articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi (esempio reinternalizzaione) devono invece essere munite del parere dell’organo di revisione.
A norma di legge l’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.