Ravvedimento Operoso: la sanzione, applicabile a un operazione di omessa fatturazione nel caso di specie, non è sanabile. Il parere della Cassazione.
Alla società veniva contestata omessa fatturazione, irregolare tenuta delle scritture contabili e omessi versamenti delle imposte. La società, dopo il verbale, presentava la dichiarazione Iva, pagando imposta e interessi, e ravvedeva la sanzione per tardivo versamento
Nel caso specifico, la C.T.R. respingeva anche la richiesta di rideterminare la sanzione in misura pari all’importo che la società avrebbe dovuto versare, se avesse ricevuto la comunicazione di irregolarità prima dell’atto di contestazione delle sanzioni.
Inoltre la C.T.R. sosteneva che gli interessi moratori andassero computati dal momento in cui la contribuente avrebbe dovuto effettuare i versamenti periodici. Riteneva, infine, che quanto versato dalla società contribuente a titolo di ravvedimento operoso ed a titolo di interessi moratori dovesse essere scomputato da quanto ancora complessivamente dovuto a titolo di sanzioni ed interessi per il pagamento tardivo dell’Iva.
La decisione della Cassazione
Secondo la Cassazione, all’omessa tenuta delle scritture contabili ed all’infedele fatturazione, si aggiunge il ritardo nel pagamento, che è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.
Il ritardo nel versamento del tributo, infatti, ha una propria configurazione autonoma, integra una violazione sostanziale e non formale ed è sanzionato dall’art. 13 del d.lgs. n.471 del 1997, in quanto incide sul versamento del tributo ed arreca pregiudizio all’incasso erariale (Sez. 5 – , Sentenza n. 4960 del 27/02/ 2017).
Il fatto di non aver fatturato e contabilizzato regolarmente alle scadenze periodiche non esclude, quindi, l’applicabilità della sanzione per il ritardato pagamento, una volta che il contribuente abbia effettuato la dichiarazione di quanto dovuto e non versato per il passato.
Inoltre, come rilevato dalla C.T.R., la società contribuente, avendo pagato a titolo di ravvedimento oneroso la sanzione dovuta per il ritardato pagamento del tributo in misura ridotta, sia pure al di fuori dei casi consentiti dalla legge dell’epoca, ha implicitamente riconosciuto la sussistenza della violazione e l’applicabilità dei presupposti della sanzione; non può, quindi, chiedere il rimborso di quanto versato, che costituisce un importo minore di quello che effettivamente ha riconosciuto come dovuto.
In allegato il testo completo della Sentenza.