Equitalia-causa-cartella-pagamento-370x230Rateizzazione cartelle e procedure concorsuali: quali sono le regole?


 

Il soggetto che richiede di avvalersi del beneficio della rateizzazione delle cartelle ex art. 19 DPR n. 602/1973 è tenuto a rilasciare una autocertificazione attestante di non avere fatto ricorso ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare o da Leggi equiparate, né di avere avviato il procedimento giudiziale finalizzato all’omologazione di accordo di ristrutturazione, né di avere già depositato istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F.

 

Qualora il contribuente si trovi in una situazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (con o senza transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.) ovvero al concordato preventivo ex art. 160 L.F. l’Agenzia della Riscossione emetterà un preavviso di rigetto dell’istanza di rateizzazione.

 

Il beneficio della rateazione si perde (e l’importo residuo diventa riscuotibile per intero, in unica soluzione) in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate anche non consecutive (Dlgs 159/2015; in precedenza, 8 rate). Il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.