rateizzazione-bollette-decreto-aiuti-quaterLa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti Quater fa entrare in vigore numerose misure volte a fronteggiare la crisi: una di questi riguarda la rateizzazione delle bollette per alcune categorie.


Con il Decreto Aiuti quater sono state in parte prorogate alcune delle misure già previste nei precedenti provvedimenti ed in parte inserite interessanti novità

All’interno dell’art. 3 troviamo questa misura, finalizzata a contrastare gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia, che consentirà alle imprese con utenze collocate in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale.

Scopriamo pertanto tutte le novità.

Rateizzazione delle bollette: ecco cosa cambia con il Decreto Aiuti Quater

Si tratta della possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare, per i consumi effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021. 

Per accedere alla misura, le imprese interessate devono formulare un’istanza ai fornitori, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale, da adottare entro il 19.12.2022.

In sintesi il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, deve offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:

  • l’ammontare degli importi dovuti;
  • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
  • le date di scadenza di ciascuna rata;
  • la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

Inoltre le rate potranno essere da un minimo di 12 fino ad un massimo di 36 rate mensili. In caso di inadempimento di due rate, anche non consecutive, si decade automaticamente dalla dilazione e si versa, in un’unica soluzione, l’intero importo residuo.

Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it