Rateazione debiti, decadenza del beneficio: in quali casi può accadere? La risposta n. 116/2018 dell’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in materia.
Dilazione, rateazione, rottamazione: senza rispetto dei tempi, sono perse. Eventuali richieste di accesso all’ultima definizione agevolata, trattandosi di carichi affidati all’agente della riscossione, vanno presentate a quest’ultimo, che ne valuta l’ammissibilità.
Un contribuente che, in seguito ad accertamenti con adesione, ha versato solo la prima rata è decaduto dal beneficio della dilazione per non aver rispettato le altre scadenze. Riammesso al piano di rateazione in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015, ha di nuovo interrotto i pagamenti quando mancavano ancora cinque rate. Di conseguenza, il debito residuo è stato affidato all’Agente della riscossione.
L’istante ha poi presentato istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (articolo 6, Dl 193/2016), non versando, però, alcuna delle rate previste.
Con l’interpello, il contribuente chiede di poter riprendere i pagamenti secondo la vecchia rateazione, visto che la “rottamazione” non si è perfezionata e, pertanto, non si sarebbe neppure verificata la revoca automatica della dilazione in essere, precedentemente accordata.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n. 116/2018 dell’Agenzia delle entrate non concorda con la tesi del contribuente.
Infatti, al caso rappresentato non è applicabile la norma della rottamazione in base alla quale “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione”, e non anche a quella dell’ente creditore (Agenzia delle entrate) in sede di accertamento con adesione.
Inoltre, avendo fruito della riammissione al pagamento dilazionato (articolo 1, commi da 134 a 138, legge 208/2015), l’Agenzia delle entrate ha applicato la disposizione prevista dal comma 137, secondo cui “Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga”.
L’Agenzia, infine, precisa che, trattandosi di un carico affidato all’agente della riscossione, eventuali richieste di beneficiare della nuova “rottamazione” (articolo 3, Dl 119/2018) o della dilazione di pagamento (articolo 19, Dpr 602/1973) vanno presentate allo stesso agente, che ne valuta l’ammissibilità e cura l’istruttoria.