Al punto 11 della Cu deve essere indicato il codice 4 nell’ipotesi in cui non coincidano il numero dei giorni per cui spetta la diminuzione d’imposta e il periodo di lavoro nell’anno.
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato abbia una durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d’imposta, nel secondo anno è possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente, non avendo percepito per intero la retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne.
In tal caso, il sostituto d’imposta dovrà rilasciare la Certificazione unica relativa alla seconda annualità, indicando al punto 11 della sezione “Dati Fiscali”, il codice 4, e al punto 6 della medesima sezione dedicata al “Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni”, quelli effettivi di lavoro corrispondenti alla retribuzione percepita nel periodo d’imposta.
A precisarlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 127/E del 18 ottobre 2017. A sollecitare il chiarimento è stato un contribuente che ha svolto il servizio civile dal 3 novembre 2015 al 2 novembre 2016, per un totale di dodici mesi. Con riferimento a tale rapporto di lavoro, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha rilasciato all’interessato due modelli Cu, uno relativo al 2015 e l’altro al 2016.
Il dubbio sollevato dall’istante nasce dal fatto che il Dipartimento eroga i compensi alla fine del mese successivo a quello di riferimento e che, quindi, nel caso prospettato, la Certificazione unica relativa al 2016, inglobava anche lo stipendio del mese di dicembre 2015.
In tal modo, è venuta a mancare la coincidenza tra le mensilità corrisposte e i giorni di lavoro effettuati nel periodo d’imposta, circostanza determinante ai fini del calcolo delle detrazioni spettanti, in quell’anno, per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati prodotti.
La risoluzione ricorda che i compensi percepiti dai volontari del servizio civile sono configurabili come redditi di collaborazione coordinati e continuativa e, quindi, assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 4.2).
Di conseguenza, il sostituto deve operare le ritenute d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 24, Dpr 600/1973 e cioè “sulla parte imponibile delle somme e dei valori (…) corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del Tuir, rapportate al periodo stesso”.
Nel caso esaminato, dal punto 6 della Cu 2017 risultava che il contribuente aveva svolto il servizio civile, nel 2016, per 307 giorni (dal 1° gennaio al 2 novembre 2016) e non per i 337 corrispondenti alla retribuzioni complessiva percepita nel periodo d’imposta (che considerava anche il cedolino di dicembre 2017) pari a 4.880,72 euro.
Nella stessa Certificazione unica, inoltre, il sostituto precisava, con il codice “ZZ”, nelle “Altre annotazioni obbligatorie”, che “il numero dei giorni indicati nel campo 6 dei Dati Fiscali corrisponde al periodo effettivamente lavorato e non a quello retribuito da cedolino. Tale problematica nasce dal fatto che l’Agenzia delle Entrate non contempla la casistica per cui il nostro Ente paga sempre il mese successivo”.
A fronte di tale circostanza, il contribuente chiede all’Agenzia di poter rapportare l’importo complessivo corrisposto nel 2016 (4.880,72 euro) al periodo effettivo di lavoro a cui questo si riferisce e, cioè, a 337 giorni così da beneficiare delle corrette detrazioni. L’Agenzia condivide la soluzione prospettata dall’istante.
Per quanto riguarda le detrazioni, la norma di riferimento, e cioè l’articolo 13, comma 1, Tuir, prevede che spettino, in linea generale, in base al periodo di lavoro prestato nell’anno, anche per evitare che nell’anno successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruirne.
Considerata la particolarità della vicenda oggetto della richiesta di chiarimenti, l’Agenzia afferma che, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata complessiva di dodici mesi a cavallo tra due periodi d’imposta, nel secondo anno è possibile calcolare le detrazioni incorporando anche la mensilità maturata ma non percepita nell’anno precedente e per la quale, quindi, il volontario non ha potuto beneficiare della detrazione.
Per il riconoscimento delle detrazioni relative a dicembre 2015, quindi, il sostituto d’imposta, come anticipato, deve indicare al punto 11 della sezione “Dati Fiscali” della Cu 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, il codice 4, che va utilizzato nei casi in cui i giorni per i quali si ha diritto alla detrazione non corrispondano al periodo di lavoro prestato nell’anno di riferimento.
Chiarito ciò, il contribuente deve chiedere al sostituto d’imposta una nuova Cu nella quale dovranno essere indicati 337 giorni di diritto alla detrazione, e potrà recuperare la somma con la prima Cu.