contabile, armonizzArconet, Armonizzazione contabile enti territoriali, pubblica una serie di Faq sull’applicazione pratica del d.lgs. n. 118/2011 negli enti locali. Come noto, la normativa è stata innovata con il d.lgs. n. 126 del 11 agosto 2014, che ha modificato, inoltre, il Testo unico degli enti locali.

 

Domanda n. 1:

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n. 633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA. In attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario piuttosto che al fornitore.
Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come devono contabilizzare le operazioni di split payment in contabilità finanziaria?

 

 

Risposta:

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

 

 

1) se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;

 

2) se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

 

a) un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

 

b) un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

 

c) emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA(*) ;

 

d) a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a (**);

 

e) alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

 

(*) Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.

 

 

(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)

 

 

Domanda n. 2:

Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le operazioni di split payment effettuate in ambito commerciale?

 

 

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E, del 9 febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti “riguarda tutti gli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di impresa”.

 

 

Alle operazioni effettuate da una pubblica amministrazione in ambito commerciale si applica l’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 “Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA” che, prevede:

 

 

  1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

 

 

La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lettera e), che prevede: “nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA)”.

 

Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni

 

 

  1. si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di IVA;
  2. si accerta un’entrata di importo pari all’ IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment). Al riguardo si invitano i comuni ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute IVA derivanti dallo Split payment in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split payment in ambito istituzionale;
  3. contestualmente all’accertamento di cui alla lettera b), si impegna una spesa di pari importo, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);
  4. si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA (*)
  5. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b)(**);
  6. alle scadenze previste dalla disciplina IVA, si determina la posizione IVA sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del titolo terzo, l’eventuale credito IVA, o tra le spese del titolo primo, l’eventuale debito IVA. Per un importo pari alla quota del debito IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di pagamento a valere degli impegni assunti di cui alla lettera c)., versato in entrata del bilancio dell’ente, previo accertamento di un’entrata di pari importo al titolo terzo dell’entrata ed emissione della relativa reversale di entrata (il capitolo è codificato E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.).

 

 

(*)Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.

 

 

(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)

 

 

Domanda n. 3:

Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le operazioni di reverse charge?

 

 

Risposta:

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, registrano le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali, soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), come segue:

 

 

  1. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;
  2. tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge);
  3. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA (*);
  4. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b (**);
  5. alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”.

 

 

(*)Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.

 

 

(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)

 

 

Domanda n. 4:

Un ente che non ha partecipato alla sperimentazione e ai sensi del d.lgs. n.126 del 2014 e’ tenuto ad approvare il bilancio 2015 armonizzato a soli fini conoscitivi deve redigere il piano esecutivo di gestione 2015, approvato ex art. 169 del d.lgs. 267/2000, in coerenza con il bilancio di previsione 2015 anche in termini di cassa?

 

 

Risposta:

Si ritiene opportuno, per consentire l’elaborazione del Bilancio conoscitivo per missioni e programmi che, a soli fini conoscitivi, il PEG sia predisposto anche in termini di cassa.