La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva nell’ambito di una controversia l’Amministrazione finanziaria cecoslovacca e la radio nazionale in merito all’assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto dell’attività di radiodiffusione pubblica.
Il procedimento precontenzioso
La società di radiodiffusione nazionale è una persona giuridica istituita dalla legge che svolge, quale attività principale, la trasmissione pubblica di programmi radiofonici. Con dichiarazioni fiscali integrative la società radiofonica variava in aumento l’Iva in detrazione escludendo dal calcolo della base imponibile le prestazioni corrispondenti ai canoni radiofonici corrisposti ed inizialmente dichiarati come prestazioni esenti da imposta sul valore aggiunto. Pertanto, inizialmente, non davano luogo a diritto a detrazione dell’imposta. Con successivi avvisi di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, escludeva la possibilità di includere le prestazioni incriminate tra le operazioni che davano diritto a detrazione dell’Iva. Ecco che allora, la società radiofonica presentava reclamo avverso i suddetti avvisi di accertamento che veniva respinto e che portava la questione innanzi al Tribunale municipale di Praga il quale annullava le precedenti decisioni e si rivolgeva alla direzione finanziaria la quale decideva di adire un ricorso per cassazione innanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo, esaminata la questione controversa, decideva di sospendere il procedimento e di rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea.
La questione pregiudiziale
Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, comma 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, vada interpretato nel senso che un attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e svolta da una società di radiodiffusione istituita per legge, non costituisce un’operazione imponibile rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva Iva.
Sulla questione pregiudiziale
In primo luogo, i togati europei, premettono come nell’ambito del sistema Iva, le operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti, con indicazione del corrispettivo della prestazione o del controvalore. Inoltre, la Corte si è sempre espressa nel senso che nella nozione di prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, presuppone l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato ed il controvalore ricevuto. Nel coso di specie, invero, occorre sottolineare l’assenza di un rapporto giuridico tra l’emittente radiofonica e gli utenti tenuti al versamento del canone radiofonico. E’ da escludere perfino, argomentano i giudici, il nesso diretto tra tale servizio di radiodiffusione pubblica e il canone in questione. Infatti, l’obbligo di pagare il canone radiofonico, non deriva dalla fornitura di un servizio di cui il canone stesso costituisce il controvalore diretto, piuttosto l’obbligo di versamento è legato al possesso di un ricevitore radiofonico a prescindere dal tipo di utilizzo dell’apparato. Per altro verso, i togati europei, sottolineano come nel caso di specie non può essere applicata una sorta di parallelismo, come invocato dal giudice del rinvio, con una situazione nella quale la questione pregiudiziale verte sull’imponibilità di un “forfait cure” che una cassa nazionale di assicurazione malattia versava a strutture di residenza per anziani non autosufficienti per la prestazione di servizi di cura ai residenti delle medesime strutture che la Corte ha giudicato prestazioni di servizi a titolo oneroso ed in quanto tali rientranti nell’ambito di applicazione dell’Iva. Ecco che allora come, la fornitura di un servizio di radiodiffusione pubblica con le caratteristiche di cui al procedimento principale, non può essere considerata una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva.
La pronuncia
I giudici della prima sezione della Corte di giustizia europea, si sono espressi, nel rispondere alla questione pregiudiziale, nel senso che l’articolo 2, comma 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che un’attività di radiodiffusione pubblica, come quella di cui al procedimento principale, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e svolta da una società di radiodiffusione istituita per legge, non rientra nelle prestazioni effettuate a titolo oneroso e, di conseguenza, resta fuori dall’ambito di applicazione della direttiva Iva.