illuminazione pubblicaIn un Comunicato del Presidente Cantone le indicazioni operative per gli affidamenti del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.

 

L’Autorità ha ricevuto numerose  segnalazioni in merito all’affidamento del servizio di efficientamento ed  adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, da  parte  di Amministrazioni comunali, con modalità non rispondenti al dettato normativo.

 

In particolare, è stato segnalato che, nonostante  l’orientamento espresso sulla questione dall’Autorità con la Delibera n. 110 del 19 dicembre 2012, diverse Amministrazioni  comunali hanno proceduto, ovvero stanno procedendo, all’affidamento ad Enel  Sole S.r.l. (di seguito Enel  Sole e/o ES) del servizio di efficientamento e adeguamento normativo degli impianti  di pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs.  163/06 (odierno art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016), nell’ambito di accordi  bonari volti al riscatto degli impianti di proprietà della stessa ES. Inoltre, si registra un ampio ricorso, da  parte dei Comuni, alla procedura di Project  Financing per l’affidamento del servizio predetto spesso non conforme alla  disciplina in materia.

 

L’illuminazione pubblica rappresenta un  servizio pubblico locale1 avente rilevanza economica  e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria, mediante procedure ad evidenza pubblica (cd.  esternalizzazione), attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione  di servizi con la componente lavori, il project  financing ovvero il finanziamento tramite terzi (FTT).  Resta salvo l’affidamento ad una società mista pubblico-privata2,  nonché l’affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente  al modello cd. in house providing. Inoltre, la scelta sulla gestione del  servizio di pubblica illuminazione deve essere preceduta dalla pubblicazione  della relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, da cui  risultino le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento  europeo per la forma di affidamento prescelta.

 

In allegato il comunicato dell’ANAC.