provvigioni venditori-a-domicilioLa ritenuta da applicare sulle provvigioni dei venditori a domicilio è a titolo d’imposta o di acconto?

 

Bruno Fai

Provvigioni Venditori a Domicilio: ritenuta d’imposta o di acconto?

 

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19, Dlgs 114/1998), la ritenuta del 23% è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito (articolo 25-bis, comma 6, Dpr 600/1973 e circolare 15/E del 5 marzo 2003, paragrafo 5). Pertanto, il venditore a domicilio percipiente non è tenuto a indicare l’importo delle provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi, essendo le stesse già state tassate a titolo definitivo dal sostituto.

 

Come riportato nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/73 si afferma infatti che le provvigioni percepite dai venditori porta a porta sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta del 23% da parte dell’azienda. Attenzione! La ritenuta deve essere applicata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria (da non confondere con il regime forfettario che non si può nemmeno applicare per questa tipologia di attività).

 

Il valore quindi dell’imponibile netto  sul quale calcolare la ritenuta del 23% è infatti non l’intero ammontare ma il 78%.

 

La conseguenza dell’applicazione della ritenuta è che i venditori saranno esonerati dalla dichiarazione dei redditi. Questo esonero è valido solo se il venditore non percepisca altri redditi.