protesti-cambiariProtesti cambiari: sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli adeguamenti del diritto di protesto e delle indennità di accesso.


Il protesto, in diritto, è l’atto pubblico con il quale si attesta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 è pubblicato il Decreto 8 marzo 2018 Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

 

Nell’ordinamento italiano la disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. da 51 a 73 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 per la cambiale e negli artt. da 45 a 65 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l’assegno.

 

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita’ di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

 

1. Diritto di protesto:

 

minimo € 2,16 + 0,04 = 2,20 massimo € 46,62 + 0,84 = 47,46

 

2. Indennita’ di accesso:

 

a) fino a 3 chilometri: € 1,93 + 0,03 = 1,96

 

b) fino a 5 chilometri: € 2,28 + 0,04 = 2,32

 

c) fino a 10 chilometri: € 4,21 + 0,08 = 4,29

 

d) fino a 15 chilometri: € 5,94 + 0,11 = 6,05

 

e) fino a 20 chilometri: € 7,36 + 0,13 =7,49

 

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennita’ prevista alla precedente lettera e) e’ aumentata 1,93 + 0,03 =1,96.

 

Sono detti ufficiali levatori i pubblici ufficiali abilitati a redigere il protesto.

 

Ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349 sono ufficiali levatori:

 

  • l’ufficiale giudiziario competente per territorio;
  • il notaio;
  • il segretario comunale, nei comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario, nonché, secondo la giurisprudenza, tutte le volte che costoro sono indisponibili per legittimo impedimento o assenza.

 

Il creditore consegna il titolo all’ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l’accettazione; a fronte del rifiuto, l’ufficiale procede alla redazione del protesto, rendendo in questo modo esecutivo il titolo.

 

Nella pratica, per svolgere dette operazioni – esclusa, comunque, la redazione dell’atto – l’ufficiale giudiziario e il notaio sono autorizzati a servirsi di ausiliari (i cosiddetti presentatori), in possesso di determinati requisiti, nominati su loro designazione dal presidente della corte di appello, così come il segretario comunale può servirsi del messo comunale.