Residui propri relativi alle spese in conto capitale per le leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

L’articolo 30, comma 11 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni conferisce la facoltà al Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne hanno determinano la necessità e al fine di evitare l’insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri. L’esercizio di tale facoltà, previsto inizialmente solo per i tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della citata Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, è stato successivamente esteso agli esercizi finanziari 2013 e 2014 per effetto della norma di cui all’articolo 9, comma 12, del decreto-legge n. 150 del 30 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 27 febbraio 2014 recante: ”Proroga di termini previsti da disposizione legislative”. Conseguentemente, come già avvenuto per l’esercizio finanziario 2013, è prevista la possibilità di conservare nell’esercizio 2015 residui di parte capitale per le leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente che altrimenti andrebbero in perenzione con il consuntivo 2014.

La presente sezione di questa circolare – analogamente a quanto effettuato per l’esercizio finanziario 2013 con la circolare n. 45 del 2013 – fornisce indicazioni sugli adempimenti necessari per l’esercizio della facoltà in parola e sulla relativa tempistica.

Occorre innanzi tutto ribadire che la facoltà menzionata dovrà essere esercitata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante apposito decreto, sulla base delle proposte, adeguatamente motivate dei Ministri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.

Pertanto si sottolinea che dovrà essere posta particolare attenzione all’adeguatezza delle motivazioni delle richieste di conservazione, che dovranno essere sorrette da ben precisi elementi e non fare riferimento a generiche motivazioni, come ad esempio la mancanza della disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli, problemi procedurali non meglio specificati o il vincolo del termine ultimo per effettuare i pagamenti fissato al 5 dicembre dalla circolare RGS n. 25 del 28 ottobre 2014, recante disposizioni per la “Chiusura delle contabilità dell’esercizio finanziario 2014, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile”.

Le proposte di conservazione dovranno essere avanzate dai Ministri competenti con riferimento ad impegni di spesa al limite di perenzione a chiusura dell’esercizio 2014 relativi a residui passivi concernenti spese in conto capitale riferiti a leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. Pertanto non potranno essere prese in esame proposte di conservazione relative a impegni di parte corrente, né proposte avanzate da singoli funzionari delegati, in quanto le richieste di conservazione, qualora rispondenti ai criteri sopracitati, devono essere riferite agli impegni di spesa e non agli ordini di accreditamento che gravano sugli impegni stessi.

Le medesime richieste, sottoscritte dai Ministri competenti, dovranno pervenire, per il tramite degli Uffici Centrali del Bilancio, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio – Ufficio II – improrogabilmente entro la data del 20 gennaio 2015. Richieste che perverranno al suddetto Ufficio successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. Non si accetteranno richieste che non siano sottoscritte dai Ministri competenti.

Lo stesso Dipartimento procederà, poi, alla predisposizione di un apposito schema di decreto ministeriale e, solo in seguito all’adozione di detto decreto da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, le singole proposte di conservazione potranno essere valorizzate nel sistema informativo, in linea con i termini per la definizione dei decreti di accertamento dei residui e mediante l’apposita funzione disponibile nel Sistema Informativo per la gestione delle Spese.

 

Monitoraggio Residui Passivi Perenti

Con la Circolare n.6 del 27 febbraio 2012, emanata in attuazione dell’art.35, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, sono state impartite precise istruzioni relative alla revisione dei residui passivi perenti sotto forma di attività di due diligence.

Si coglie l’occasione per sottolineare e ribadire che il processo di due diligence è da considerarsi permanente e sistematico nell’ambito della consueta attività di controllo svolta dagli Uffici centrali del bilancio sulle proposte di reiscrizione che pervengono dall’Amministrazione, per le quali occorre accertare, da parte degli stessi Uffici centrali, la permanenza di tutti i presupposti giuridici del debito, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione alle Amministrazioni di spesa. Si aggiunge, inoltre, che in sede di trasmissione delle proposte di reiscrizione all’Ispettorato generale del bilancio, gli Uffici centrali del bilancio certificano l’avvenuto espletamento di detta attività di revisione attraverso apposita dichiarazione. Quest’ultima, tra l’altro, costituisce parte integrante del parere di competenza che gli Uffici centrali medesimi rendono in esito all’attività di verifica e di controllo dagli stessi esercitata.

Si ricorda che tale attività di revisione, finalizzata all’eliminazione dal conto del patrimonio di partite debitorie non più dovute in quanto non più supportate da una persistente situazione giuridica passiva, deve essere completata, attraverso un’apposita funzionalità dell’area web SIPATR – Sistema conto del Patrimonio, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’esercizio finanziario precedente, in modo tale da risultare tra i fatti modificativi in diminuzione delle poste patrimoniali interessate.

Tale indagine di approfondimento deve essere, altresì, svolta anche in coincidenza con le nuove perenzioni dei residui. Quando infatti i residui correnti giungono a scadenza, essendo per essi trascorso il periodo di possibile conservazione in bilancio a legislazione vigente, in sede di chiusura dell’esercizio finanziario, la loro cancellazione dalle scritture contabile non deve dar luogo, in maniera automatica, all’iscrizione della corrispondente partita debitoria nel conto del patrimonio, bensì, prima di ciò, quale adempimento propedeutico ed essenziale, dovrà essere accertata la corrispondenza tra partite debitorie e situazioni giuridiche soggettive perfezionate.

 

 

 

FONTE: Ragioneria Generale dello Stato

 

 

settembre, esenzione