proroga-superbonus-110-novita-dl-aiutiAll’interno del DL Aiuti approvato dal Consiglio dei Ministri si introduce la proroga delle scadenze e di alcuni termini previsti per l’utilizzo del Superbonus 110%.


Per chi non lo sapesse il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In estrema sintesi l’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

A questo link potete consultare un articolo di riepilogo sul Superbonus 110% curato dalla nostra Redazione.

Proroga dei termini del Superbonus 110%: le novità introdotte dal DL Aiuti

L’attuale versione del comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che per le unifamiliari si può beneficiare del superbonus fino al 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 giugno 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Con la modifica introdotta dal decreto-legge Aiuti, dunque, il termine del 30 giugno 2022 slitta di tre mesi al 30 settembre 2022.

Nello specifico il testo del decreto prevede dunque che:

“per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”.

Con la nuova modifica, la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per quanto riguarda i lavori effettuati sugli edifici condominiali composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), la detrazione bonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Tuttavia, la detrazione, a partire dal 1° gennaio 2024 si riduce al:

  • 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it