A definirla è un Decreto Legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che proroga la sospensione della riscossione coattiva fino al 31 dicembre 2020.
Quali sono gli ambiti applicativi della norma?
Il testo, non ancora pubblicato in GU, modifica l’articolo 68 del dl 18/2020.
Proroga della sospensione della riscossione coattiva
All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- Nei commi 1 e 2-ter, le parole “15 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”;
- L’intervento normativo si pone in continuità con le precedenti decisioni del legislatore, che ha inteso scrivere una disciplina unitaria mediante i seguenti commi della citata disposizione.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al (ex 31 maggio 2020, ex 15ottobre 2020) 31 dicembre, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Le disposizioni risultano previste sia per la cartella di pagamento, sia per le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali:
- si comporta dunque un fermo di tutte le attività di riscossione coattiva
- si inibsce la notifica di tutti gli atti che portino in riscossione somme che hanno fonte in una ingiunzione fiscale.
In merito agli accertamenti esecutivi, è già stato chiarito sia dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/2020 sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. che il riferimento all’accertamento esecutivo riguarda la fase successiva di affidamento in carico al riscossore e non inibisce la notifica di questi.
Pertanto, i debitori della riscossione coattiva non possono essere considerati inadempienti:
- fino al 31 dicembre per i carichi già scaduti all’8 marzo
- fino al 31 gennaio 2021 per i versamenti con scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 comprese le dilazioni di pagamento.
Infine ricordiamo che in materia di sospensione dei tributi locali si è pronunciato anche il Decreto Agosto.
Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali