Proroga Rottamazione Ter 2019, arriva l’ufficialità: ecco la nuova scadenza che arriva grazie al nuovo Decreto Crescita.
Proroga Rottamazione Ter 2019. A stabilire ufficialmente lo slittamento l’emendamento (Molinari), approvato l’11 giugno 2019 dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che prevede l’inserimento del nuovo articolo 16-bis “Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione”.
Ma quali sono i nuovi termini?
Proroga Rottamazione Ter 2019: la nuova scadenza
Un’ottima notizia per i contribuenti che hanno perso il treno della terza edizione della rottamazione e quella del saldo e stralcio.
Concessa infatti la possibilità di aderire nuovamente alla sanatoria fino al 31 luglio 2019.
I contribuenti, che non hanno fatto in tempo ad aderire agli istituti agevolativi entro il 30 aprile scorso, possono quindi farlo entro la fine del mese di luglio mediante la presentazione di apposita istanza e il versamento in un’unica soluzione delle somme dovute oppure optando per il pagamento con un massimo di 17 rate consecutive.
Sono state finora complessivamente pari a circa 1,7 milioni di cui circa 332 mila richieste sono relative all’istituto del saldo e stralcio e circa 1,4 milioni alla definizione agevolata (rottamazione-ter).
Che cos’è la Rottamazione Ter?
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:
- di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”):
- NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.