proroga-bilanci-preventivi-enti-locali-in-crisi-terremotatiIl Decreto è pronto, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: a un passo dalla concretizzazione la proroga dei bilanci preventivi per enti locali in crisi e terremotati.


Il differimento riguarda i termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ricordiamo che l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  fissa solitamente al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario.

Tuttavia dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Il testo del Decreto

Questo il testo completo del Decreto:

Articolo unico

(Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulteriormente differito al 30 aprile 2019.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa, è ulteriormente differito al 30 giugno 2019.

3. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confermata l’autorizzazione per gli enti locali all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alle date rispettivamente indicate ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A questo link il documento completo.