La legge di bilancio per il 2017 contiene, tra le tante proroghe che interessano gli enti locali, anche quella relativa alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione che, per espressa disposizione del Testo unico degli enti locali va approvata il 15 novembre unitamente allo schema del bilancio di previsione.
La proroga, prevista al comma 455 della legge 232/2016 sposta l’approvazione da parte della giunta al 31 dicembre 2016 ma, stante il nuovo ordinamento contabile, risulta superflua.
Occorre considerare, inoltre, che l’aggiornamento al Dup assume carattere di eventualità, rendendosi necessario solamente se:
• il consiglio comunale, in sede di votazione, ha espresso direttive, indirizzi, ecc. da recepire in fase di aggiornamento;
• il quadro normativo preordinato risulta modificato, così da incidere sulla programmazione.
La mancata approvazione della nuova legge di bilancio rende la seconda ipotesi remota, mentre per quanto riguarda le indicazioni fornite dal consiglio, queste potranno essere recepite anche in un momento successivo. E comunque il mancato rispetto non determina alcuna sanzione a carico degli enti, né di tipo amministrativo né di tipo finanziario. Avrebbe poco senso, del resto, presentare una nota di aggiornamento a metà novembre se lo schema bilancio non è ancora pronto, tenuto conto che nella sezione operativa del Dup occorre prevedere l’analitica programmazione delle entrate e delle spese, coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio.
Risulta invece fondamentale per l’ente rispettare i termini di deposito del bilancio ai consiglieri, secondo le tempistiche previste dal regolamento di contabilità. A tale proposito il decreto legge 113/2016, attraverso una modifica all’articolo 174, comma 1, del Tuel, ha superato l’obbligo di acquisire il parere dell’organo di revisione e di depositarlo insieme al bilancio, come la giurisprudenza aveva affermato.
La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell’ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell’ente. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.