expo, turismoPubblicata la circolare 25/E del 7 luglio 2015 che, dopo la n. 26/2014, raccoglie ulteriori chiarimenti sulle disposizioni di carattere fiscale previste dall’accordo tra Governo italiano e Bureau international des expositions (Bie) dell’11 luglio 2012, con riferimento ai diversi soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’Esposizione universale di Milano. Vediamo alcuni dei più rilevanti aspetti evidenziati nel documento

 

Imposta sul valore aggiunto

 

Il regime di non imponibilità Iva, previsto a favore dei Commissariati generali di sezione per la realizzazione del padiglione espositivo, è applicabile agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni relativi alla costruzione dell’intero padiglione, inclusa la parte adibita alle attività commerciali (ad esempio, ristorante, bar, negozio), poiché la struttura è riferibile nella sua interezza all’attività istituzionale dei Commissariati. Non vi rientrano, invece, le operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, nonché le importazioni di articoli oggetto di vendita in loco.

 

Rientra nel regime di non imponibilità Iva anche la locazione di appartamenti, da parte di un partecipante ufficiale, per ospitare il proprio personale durante il periodo di svolgimento di Expo. In caso di erronea applicazione dell’imposta, la stessa può essere recuperata emettendo una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Il Commissariato generale di sezione può usufruire del regime di non imponibilità anche per i servizi di somministrazione di gas, elettricità e le altre utenze, a condizione che i relativi contratti siano allo stesso intestati. Se le utenze sono intestate al proprietario degli appartamenti, i servizi vanno fatturati a quest’ultimo con applicazione dell’Iva; il proprietario, a sua volta, riaddebita il costo al Commissariato in regime di non imponibilità. Regime di non imponibilità anche per l’acquisto di un’autovettura da parte di un Commissariato generale di sezione, a condizione che il veicolo sia utilizzato esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali espositivi non commerciali.

 

Nessuna agevolazione Iva per gli acquisti di beni e/o servizi destinati allo svolgimento di un’attività commerciale, a prescindere dal soggetto che li effettua (partecipante ufficiale o non ufficiale). Pertanto, l’acquisto da parte di un Commissariato generale di sezione, da un’impresa italiana, di prodotti alimentari destinati a essere rivenduti presso il punto ristoro del padiglione non può fruire del regime di non imponibilità Iva.

 

Altro aspetto evidenziato nel documento di prassi è relativo agli obblighi contabili o dichiarativi ai fini fiscali del Commissariato generale di sezione, semplificati qualora lo stesso non svolga alcuna attività commerciale in Italia, ad esempio mediante una stabile organizzazione. Lo stesso dovrà conservare i moduli che compila e consegna ai fornitori per usufruire del regime di non imponibilità Iva con le stesse modalità previste per i documenti ufficiali emessi, unitamente alla documentazione dei relativi pagamenti.

 

La circolare, inoltre, precisa che è possibile compilare il form (allegato alla risoluzione 10/2014) con cui si comunicano le informazioni riguardanti beni e servizi rientranti nell’oggetto di un contratto di appalto, in maniera semplificata, senza elencarli, ma fornendo gli estremi del contratto stesso e allegandone copia, a condizione che lì siano dettagliatamente indicati.

 

Per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Commissione Ue, in alternativa al regime di non imponibilità Iva di cui all’articolo 10, comma 5, dell’accordo Bie, si potrà applicare il regime di non imponibilità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, qualora ne ricorrano i presupposti: inerenza degli acquisti all’attività istituzionale della Ue, valore minimo dell’operazione superiore a 300 euro.

 

Allo stesso modo, in alternativa al regime di non imponibilità Iva di cui all’accordo Bie, è applicabile il regime di non imponibilità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972 (riservato agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle sedi e dai rappresentanti diplomatici e consolari a condizioni di reciprocità), quando il ruolo di Commissariato generale di sezione è affidato alle sedi diplomatiche e consolari. Questi, per provare la reciprocità, devono esibire ai propri fornitori il modello predisposto dal Comitato europeo, allegato alla circolare 78/1998.

Le prestazioni di servizi per la costruzione di uno stand fieristico fornite da un’impresa italiana a un soggetto passivo estero sono fuori campo Iva, in quanto non territorialmente rilevanti in Italia (articolo 7-ter del Dpr 633/1972). Tuttavia, i dati relativi a tali operazioni, effettuate nei confronti di una società con sede in un Paese black list, devono essere comunicati secondo le regole e le scadenze ordinarie.

 

Attività commerciale

 

Il Commissariato generale di sezione che svolge un’attività commerciale all’interno del padiglione è considerato un soggetto passivo Iva stabilito in Italia, tenuto quindi ad assolvere i relativi adempimenti, come la presentazione, entro trenta giorni, della dichiarazione di inizio attività tramite modello AA7/10. Se il Commissariato è già in possesso di un codice fiscale italiano, l’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione del modello AA7/10, rilascia un nuovo identificativo valido come partita Iva. Nel modello deve essere indicata la persona fisica (verosimilmente, il Commissario generale di sezione) che ha la rappresentanza della stabile organizzazione e il relativo codice fiscale personale.

 

Sostituto d’imposta

 

Per stabilire se i Commissariati generali di sezione siano oppure no sostituti d’imposta, occorre verificare la loro natura giuridica e il tipo di attività svolta. In particolare, sono tenuti a operare le ritenute per i compensi corrisposti in occasione di Expo 2015 qualora, pur non svolgendo attività commerciale, già operino in Italia come sostituti d’imposta. In caso contrario, possono non assolvere neanche agli obblighi di sostituto che deriverebbero dall’attività istituzionale svolta in occasione dell’esposizione.

 

Ovviamente, se il Commissariato svolge in Italia un’attività commerciale (ad esempio, di ristorazione o vendita gadget, anche se limitata alla durata di Expo), tale circostanza determinerebbe l’esistenza di una stabile organizzazione ai fini sia delle imposte sul reddito che Iva, con conseguente obbligo in capo a essa degli adempimenti dettati dagli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del Dpr 600/1973, in riferimento a lavoratori dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi che prestano attività lavorativa presso di essa.

 

Personale dei partecipanti

 

Il personale delle sezioni, se non ha cittadinanza italiana o residenza in Italia, fruisce dell’esenzione da ogni forma di tassazione diretta su salari, emolumenti e indennità corrisposti dal Commissariato generale (il periodo di permanenza per la partecipazione a Expo 2015 non fa acquisire la residenza fiscale in Italia). Pertanto, l’esenzione non si applica se il personale assunto dal Commissariato ha la residenza in Italia e presta la sua attività lavorativa in Italia, anche se impiegato per Expo 2015.

 

Rivendita di biglietti da parte di terzi

 

I biglietti che l’ente organizzatore consegna a terzi per la successiva rivendita devono riportare i dati identificativi del soggetto che si occupa della distribuzione. Trattandosi a tutti gli effetti di documenti fiscali, che certificano il pagamento del corrispettivo (comprensivo di Iva al 10%) pagato dall’acquirente, non va emessa fattura. Analogamente, il rivenditore, al momento della cessione dei biglietti, non è tenuto a emettere fattura (deve fatturare soltanto il proprio aggio per la rivendita).