project-financing 2Con una sentenza molto importante (la n. 113/2017), la Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha sanzionato in modo pesante l’uso elusivo e distorto del project financing da parte di un Comune.


 

Nel caso specifico con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 29.9.2008 il Comune di Bologna aveva indetto una procedura di gara, ai sensi degli artt. 142 e ss. del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione, di un’infrastruttura di trasporto rapido di massa.

 

Un consorzio privato, dopo aver vinto la gara indetta nel Comune, ha costituito una società di progetto dedicata alla gestione dell’infrastruttura stessa. Nell’ambito di questa, poi, è stata cooptata la Spa di gestione del trasporto pubblico locale, interamente pubblica e partecipata in via maggioritaria dal Comune concedente.

 

La Spa pubblica, non rientrante nel novero dei soggetti facenti parte del consorzio vincitore della gara, è stata autorizzata dal Comune socio di maggioranza, con delibera di giunta, ad entrare nel capitale della società di progetto che sarebbe subentrata al consorzio nel rapporto concessorio per l’esecuzione delle prestazioni affidate in sede di gara.

 

La Corte, aderendo alla tesi della Procura, ha ritenuto illegittima e foriera di danno erariale la rinegoziazione ex post dell’assetto d’interessi derivante dall’aggiudicazione e dal contratto stipulato tra il consorzio e l’ente locale, al di fuori di ogni previsione di lex specialis di gara.

 

Tutto ciò, soprattutto, in contrasto con il dettato dell’art. 156 del D.lgs. 163/2006, non consentendo espressamente tale norma la cooptazione del socio pubblico post-aggiudicazione, come ribadito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il più volte richiamato provvedimento n.18/2013, ermettendo la più volte sostanziale, illecita rinegoziazione dell’assetto d’interessi derivante dall’aggiudicazione e dal contratto stipulato tra CCC scoop e l’Ente locale, al di fuori di ogni previsione di lex specialis di gara.

 

Il danno erariale contestato è causalmente riconducibile al predetto, illecito, comportamento, formalizzatosi anche nella espressione di un parere di regolarità tecnica da parte della Dott.sa Bruni, non motivato e non supportato da adeguata istruttoria. Gli atti ed i comportamenti contestati ai convenuti sono risultati, altresì, connotati da grave negligenza e imprudenza, come emerso da una pluralità di indici gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art.2729 c.c.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.