visto-di-conformitaIl professionista può provvedervi utilizzando la partita Iva della compagine iscritta all’ordine competente e abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.  Il professionista socio di una società tra professionisti può rilasciare il visto di conformità (articolo 35 del Dlgs 241/1997) utilizzando la partita Iva della stessa Stp. La sua posizione, quindi, è equiparata a quella del socio di associazione professionale o società semplice oppure di società commerciale di servizi contabili, già autorizzato (Dm 18 febbraio 1999 e circolare 7/2015) a rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita Iva della società o associazione professionale partecipata.

 

Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate specifica che, dall’analisi del quadro normativo, non si ravvedono motivi per discriminare la Stp rispetto alla società commerciale di servizi contabili (peraltro, entrambe ricomprese nella categoria delle società commerciali di cui ai titoli V e VI del codice civile). A maggior ragione che, rispetto alla società commerciale di servizi contabili, i soci di Stp sono professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

 

Pertanto, l’amministrazione finanziaria estende anche ai professionisti soci di Stp l’autorizzazione a rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita Iva della società.