processo-tributario-telematico-appello-via-pecProcesso Tributario Telematico e appello via PEC: la CTR Lazio, con la Sentenza 678/16/2019 ha esposto una delle prime pronunce che ha dato rilevanza alla recente normativa di interpretazione contenuta nel decreto fiscale.


Nel caso specifico l’Agenzia delle entrate ha dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di Pagamento, rimettendosi alle difese dell’Agente della riscossione per quanto riguarda la correttezza delle notifiche e depositando documentazione atta a provare la regolare notifica degli avvisi di accertamento.

Occore tenere conto, in primo luogo, che la cartella esattoriale, l’avviso di addebito Inps, l’avviso di accertamento dell’Amministrazione costituiscono, per propria natura, semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine di acquistare efficacia di giudicato.

La disposizione di cui all’art. 16 co.2 del D.L. 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ha introdotto una interpretazione autentica delle disposizioni sul processo tributario telematico in base alla quale le parti potranno utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

In conclusione, con la sentenza citata la Corte di cassazione ha ampliato l’area di applicazione della prescrizione breve, rispetto a quanto affermato nell’ordinanza n. 20213 del 2015, dove si era ritenuto che la prescrizione operasse laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione, mentre nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale avrebbe dovuto essere applicata la prescrizione decennale.

Il nuovo orientamento ha quindi esteso i margini difensivi del contribuente, che potrà quindi chiedere al giudice l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione breve non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva, ma anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa.