bilancio consolidatoNel corso dell’ultima riunione di Arconet è proseguita l’analisi della proposta di modifica del principio contabile applicato del bilancio consolidato, con particolare riferimento all’irrilevanza.

 


 

Arconet, nel corso della riunione del 14 dicembre scorso, ha proseguito l’analisi della proposta di modifica del principio contabile applicato del bilancio consolidato, con particolare riferimento all’irrilevanza. In particolare viene previsto che “le Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE.

 

È infatti evidente che l’attività delle “Amministrazioni titolari di programmi comunitari” è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale”. Sono quindi da considerarsi svolte in assenza di discrezionalità le attività e connessi flussi finanziari (escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica) relative agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea gestiti dalle Regioni titolari dei programmi (nel cui ambito sono costituiti l’autorità di gestione e l’autorità di certificazione) per le quali le medesime non siano beneficiari finali degli interventi.

 

Per quanto sopra riportato, con l’unica eccezione delle risorse gestite direttamente (assistenza tecnica) ovvero per le quali le medesime regioni sono beneficiarie finali degli interventi (anche in qualità di capofila – lead partner – nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”) che vanno quindi contabilizzate nei pertinenti titoli delle entrate e spese finali, tutte le altre risorse relative alle gestione dei fondi Ue, cofinanziamento statale incluso, vanno contabilizzate e gestite nell’ambito delle partite di giro e con le regole di contabilizzazione previste dall’allegato 4/2 per tale tipologia di entrata e di spesa con particolare riferimento al pareggio di competenza nella gestione degli accertamenti e degli impegni e della non applicabilità dell’istituto della competenza finanziaria potenziata.

 

Tale tipologia di contabilizzazione farà quindi riferimento, a titolo esemplificativo, alle risorse destinate agli enti locali, alle imprese, ed agli altri organismi beneficiari finali come tali definiti dai regolamenti comunitari e dai programmi operativi. Il cofinanziamento regionale ai programmi comunitari dovrà essere stanziato nei pertinenti titoli delle spese finali e quindi ricondotto nell’ambito delle partite di giro attraverso il versamento delle relative somme nel dedicato capitolo di entrata delle partite di giro con contestuale assunzione dell’impegno nel corrispondente capitolo di spesa delle partite di giro medesime.