La Corte di giustizia ha deciso che le prestazioni del medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, possono rientrare nell’esenzione dall’Iva prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva.
Prestazioni mediche senza IVA, ma solo in alcuni casi.
Nel caso un medico forniva prestazioni mediche a una società che, a sua volta, forniva prestazioni di laboratorio per medici. Che esercitavano presso studi privati, centri di riabilitazione, uffici di igiene pubblica e ospedali.
Il medico non aveva effettuato dichiarazioni Iva per gli esercizi fiscali interessati, ritenendo che le prestazioni in questione fossero esenti dal tributo.
Il fisco, invece, riteneva che le stesse prestazioni fossero imponibili. Visto che, in alcuni casi di diritto nazionale l’esenzione Iva è subordinata alla condizione che esista un rapporto di fiducia tra il medico e il paziente. Mancante nel caso in esame.
Ma a livello europero la situazione non è di questo tipo.
La sentenza
La Corte di giustizia premette che, a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva, gli Stati membri esentano l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni a esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti.
Quanto all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, esso prevede l’esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche. Quali sono definite dallo Stato membro interessato.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di analisi prescritte da medici generici, il principio di neutralità fiscale non sarebbe rispettato. Qualora simili prestazioni fossero soggette a un regime Iva diverso a seconda del luogo in cui sono effettuate. Laddove la loro qualità è equivalente, tenuto conto della formazione dei soggetti che le erogano.
Dunque, affinché talune prestazioni mediche siano esentate, dal tenore letterale della norma non emerge in alcun modo che le stesse debbano essere fornite nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il medico e la persona in cura.
E – osserva la Corte di Lussemburgo – l’aggiunta di una simile condizione non si giustifica, del resto, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla medesima disposizione di ridurre il costo delle cure sanitarie. E di rendere tali cure più accessibili ai singoli. Nella misura in cui dette cure presentano un livello di qualità sufficiente. Senza che l’esistenza di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria rivesta, al riguardo, un carattere decisivo.
A questo link il testo completo della Sentenza.